Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Rispondiamo anzitutto ai due quesiti del gentile lettore, ma con l’occasione riteniamo utile ripercorrere in breve alcuni passaggi nell’iter di costituzione di una a.s.d.
Per rispondere alle domande, diciamo subito
- che atto costitutivo e statuto vengono registrati direttamente all’Agenzia delle Entrate (con la procedura che illustriamo a breve)
- e che la registrazione, se prevede il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, è invece esente dall’imposta di bollo: dal 1° gennaio 2019, infatti, è stata estesa anche alle a.s.d. e alle s.s.d. l’esenzione totale già prevista per le ONLUS.
Vediamo dunque in dettaglio i due punti sopra indicati.
La registrazione all’Agenzia delle Entrate
Ai fini della registrazione è necessario presentare all’ufficio delle Entrate i seguenti Moduli:
- il Modello 69: è la richiesta di registrazione e va compilata seguendo le istruzioni disponibili qui
- Ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite F24 dell’imposta di registro. L’imposta di registro per la registrazione dello statuto di un’associazione all’Agenzia delle entrate con F24 è pari a 200 euro. Il Codice Tributo è il 1550
- fotocopia di un documento valido del Presidente (se si presenta un delegato sarà necessaria anche la delega e il documento del delegato).
- due copie dell’Atto Costitutivo e dello Statuto con firma originale (in calce all’atto costitutivo e allo statuto, nonché a margine di tutte le altre pagine)
- il codice fiscale dell’Associazione già attribuito precedentemente;
Se tutto è in ordine, l’Agenzia tratterrà una copia dei due atti, e l’altra sarà restituita controfirmata e timbrata. L’iter relativo alla registrazione è concluso.
L’esenzione dall’imposta di bollo
Come già indicato sopra, dal 1° gennaio 2019 la legge di bilancio 2019 ha esteso l’esenzione totale dall’imposta di bollo anche alle ASD e alle SSD.
Sono infatti esenti gli atti, documenti, istanze, contratti e copie (anche dichiarate conformi), nonché gli estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni emessi o richiesti dalle ASD/SSD. Questa agevolazione copre senza dubbio alcuno gli atti riconducibili alle ASD/SSD già iscritte al RAS… come applicarla, allora, alle associazioni di nuova costituzione, che non avendo ancora la qualifica di sportive non potrebbero beneficiarne?
Sul punto è intervenuta la Direzione Regionale Emilia Romagna (Nota del 25 giugno 2019: Risposta ai quesiti formulati dal Forum del Terzo settore dell’Emilia Romagna) confermando l’esonero dall’imposta di bollo al momento della registrazione degli atti per gli enti di nuova costituzione.
In calce agli atti da registrare si consiglia di richiamare la norma agevolativa, aggiungendo “Esente da bollo ex art.27-bis allegato B, d.p.r. n.642/72″ o analoga formula, in modo che alla presentazione degli atti sia chiaro il riferimento del diritto all’esenzione richiesta.
Successivamente alla registrazione, il sodalizio sportivo è tenuto a trasmettere tempestivamente il certificato di iscrizione al RAS.
Richiesta del Codice Fiscale o della Partita IVA
Non è richiesto nel quesito ma vogliamo brevemente completare l’elenco degli adempimenti al momento della costituzione di una asd: subito dopo l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto (e prima della registrazione degli atti) è necessario provvedere alla richiesta del Codice Fiscale o, se si presume di esercitare anche un’attività commerciale, della Partita IVA (che in questo caso fungerà anche da Codice Fiscale)
La richiesta del codice fiscale da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non titolari di partita IVA va fatta utilizzando il Modello AA5/6: sul sito dell’Agenzia delle Entrate si trova il modello cartaceo oppure il modello direttamente editabile al computer (ambedue a questo link, ove anche le istruzioni).
L’apertura della Partita IVA, che come detto fungerà anche da codice fiscale, da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non titolari di partita IVA, va fatta utilizzando invece il Modello AA7/10 (si v. questo link).