Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
La risposta al quesito può essere formulata riprendendo il contenuto della Risoluzione Agenzia Entrate del 25/01/2007 n. 9, pubblicata in risposta a un interpello con cui si chiedeva, tra l’altro, all’Amministrazione Finanziaria:
1) se il socio-amministratore della società sportiva dilettantistica potesse percepire compensi per lo svolgimento della carica sociale, senza che ciò configurasse una forma indiretta di distribuzione di lucro;
2) se costui, partecipando in maniera diretta all’attività sportiva dilettantistica dell’ente (in qualità di istruttore, atleta, allenatore, ecc.) potesse percepire i compensi sportivi (allora, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR) senza che ciò configurasse una violazione del divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di lucro.
La risposta fornita dall’Agenzia Entrate è stata positiva a tutte le domande, a condizione che:
- – il compenso quale amministratore non superasse il limite stabilito per i compensi agli amministratore di cui al Dlgs. 112/2017 – art. 3, co. 2 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale);
- – il compenso come istruttore non fosse superiore all’analogo compenso percepito dagli altri istruttori, soci o non soci;
- – il cumulo dei compensi in capo allo stesso socio non eludesse comunque, in concreto, il divieto di divisione di lucro, tenuto conto dell’entità delle erogazioni complessivamente corrisposte al socio, in relazione alle attività svolte dalla società e ai redditi percepiti dallo stesso ente.
In sostanza, nel caso esposto nel quesito, se sia il compenso come amministratore che quello come lavoratore sportivo sono adeguati al lavoro svolto e ragionevoli, in rapporto ai ricavi della società, in linea di principio la ripartizione degli utili non si configura e i due diversi tipi di compenso sono compatibili tra loro.