Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
L’obbligo di dotarsi di un defibrillatore per gli enti sportivi dilettantistici è stato introdotto con il Decreto Balduzzi ed è stato successivamente integrato da diversi provvedimenti normativi. La normativa, pur presentando alcuni punti controversi, mira a garantire la sicurezza e la salute degli atleti e degli utenti degli impianti sportivi.
Ripercorriamo alcuni punti chiave da tenere a mente (per un approfondimento di vedano i contributi dell’avv. Barbara Agostinis in calce alla risposta):
- Obbligo di dotazione DAE: Tutti gli impianti sportivi, ad eccezione di quelli dedicati a sport a basso impatto cardiocircolatorio, devono essere dotati di un defibrillatore semiautomatico (DAE). L’onere della dotazione e della manutenzione spetta alla società sportiva, ma può essere condiviso tra più società che utilizzano lo stesso impianto o demandato al gestore dell’impianto stesso tramite un accordo specifico.
- Presenza di personale formato: Durante le gare, gli allenamenti e le attività agonistiche è obbligatoria la presenza di almeno una persona formata all’utilizzo del defibrillatore. In base alla dimensione dell’impianto e al numero di utenti, è bene che il sodalizio formi un numero sufficiente di persone tale da garantire una risposta tempestiva in caso di emergenza.
- Posizionamento e accessibilità: Il DAE deve essere facilmente accessibile e la sua posizione deve essere chiaramente segnalata all’interno dell’impianto tramite cartelli, opuscoli o altri mezzi informativi.
- Manutenzione e funzionamento: Le società sportive sono responsabili del corretto funzionamento del defibrillatore e devono provvedere alla sua regolare manutenzione. La batteria deve essere sempre carica, le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza e tutti gli accessori necessari al funzionamento devono essere disponibili.
- Responsabilità: La mancanza del defibrillatore o la sua inoperatività può comportare responsabilità civili e penali per il legale rappresentante della associazione/società sportiva.
Quest’ultimo punto è da tenere ben presente nella risposta al quesito del nostro lettore
Sebbene infatti la normativa faccia esplicito riferimento all’obbligo di presenza del personale formato nei periodi di svolgimento durante le gare e gli allenamenti, un’interpretazione teleologica della legge suggerisce di estendere tale obbligo a tutto l’orario di apertura dell’impianto, e ciò, in sintesi, per due motivi:
- al fine di garantire la massima tutela della salute di tutti gli utenti
- al fine di tenere indenne il sodalizio da eventuali responsabilità: non si può infatti escludere a priori che non vi siano spiacevoli conseguenze se – a seguito di un evento infausto – venisse provato che l’utilizzo del defibrillatore avrebbe consentito di evitare il verificarsi dell’evento tragico; a maggior ragione, poi, qualora l’attività “privata” indicata nel quesito potesse essere ricondotta nell’alveo di un allenamento autonomo.
Per completezza d’informazione riportiamo qui il testo del decreto del Min. Salute del 26 giugno 2017, che all’art. 1 precisa
“1. L’obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche, come definite dall’articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall’articolo 2 del decreto Ministro dell’interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia piu’ avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all’utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attivita’ sportive con modalita’ competitive ed attivita’ agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonche’ durante le gare organizzate da altre societa’ dilettantistiche”.
È vero che un’interpretazione letterale della norma parrebbe subordinare il rispetto della stessa alla duplice condizione dell’esistenza del DAE presso l’impianto e alla presenza del personale debitamente formato durante lo svolgimento di gare. In altre parole:
1. presenza del defibrillatore in ogni impianto sportivo, indipendentemente dallo svolgimento di attività agonistiche
2. presenza del personale adeguatamente formato al verificarsi dell’ultimo requisito citato (la pratica di gare e competizioni).
Tuttavia – come scritto sopra – la mera esistenza del dispositivo salvavita, sfornita del personale in grado di utilizzarlo, non assicura la tutela e la protezione della salute degli utenti che quell’impianto frequentano – che riteniamo sia invece la finalità sottesa all’introduzione di un simile obbligo.
In definitiva, sembra opportuno – lo ripetiamo – estendere l’obbligo del personale formato ogniqualvolta vi sia l’utilizzo dell’impianto sportivo, al fine di evitare che l’assenza di personale “abilitato” impedisca allo strumento salvavita di assolvere la finalità per cui è stato introdotto. Non avrebbe senso, infatti, obbligare gli enti sportivi a dotare l’impianto di un dispositivo funzionante, che in caso di necessità non possa essere utilizzato a causa della mancanza di personale “abilitato”.
Sul punto si vedano anche i seguenti contributi di Barbara Agostinis: