Il quesito
Risposta di: Franca FABIETTI

Gli artt. 28, co. 3 e 4, e 35, co. 8-quinquies, del D.lgs. 36/2021 prevedono una serie di semplificazioni relative agli adempimenti a carico degli enti sportivi che operano in qualità di committenti nei confronti di collaboratori sportivi.
Tra le semplificazioni vi è la possibilità di utilizzare il RAS per comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
La mancata o la tardiva comunicazione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato (art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003). Si precisa che, la sanzione potrà essere irrogata al datore di lavoro esclusivamente a seguito di accesso ispettivo da parte dei competenti uffici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Quindi, non sarà possibile l’irrogazione automatica della predetta sanzione da parte degli addetti del Centro Per l’Impiego.
Non è previsto il ravvedimento operoso ma l’istituto della diffida amministrativa.
Alla luce del recente intervento legislativo in materia di semplificazione amministrativa (D. Lgs. 103/2024), “salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.”
In sostanza, perché possa trovare applicazione la diffida amministrativa è necessario che:
- la sanzione amministrativa pecuniaria non sia superiore, nel massimo, a 5.000 euro (esclusa, pertanto, la maxisanzione per lavoro “nero”)
- la violazione deve essere stata per la prima volta accertata nell’arco di un quinquennio e deve essere materialmente sanabile.
In altri termini, laddove il personale ispettivo accerti che nei cinque anni antecedenti all’accesso ispettivo sia stata commessa la medesima o un’altra violazione in materia di lavoro e legislazione sociale soggetta a diffida, la diffida amministrativa non sarà applicabile rispetto alla violazione da ultimo accertata.
Una volta notificata la diffida, pertanto:
- in caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza dunque alcun addebito sanzionatorio;
- in caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, il personale ispettivo procederà direttamente a contestare l’illecito entro 90 giorni dall’accertamento, applicando gli importi sanzionatori di cui all’art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003.
In base alle impostazioni appena descritte possiamo quindi sintetizzare che una volta (1° accertamento da parte degli uffici dell’INL) si può sbagliare e quindi non si applicano le sanzioni, la seconda no.