Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI
Fino al 30/6, in vigenza della vecchia normativa, possono essere corrisposti compensi ovvero rimborsi forfetari a collaboratori amministrativo/gestionali, ovvero a soggetti che svolgono mansioni non strettamente sportive ma comunque necessarie alla gestione/amministrazione del sodalizio.
Ciò può avvenire certamente per le attività di segreteria (raccolta delle iscrizioni, tenuta della contabilità, ecc.), con qualche dubbio invece per le attività accessorie (primi fra tutti i manutentori); ciò, sia che si tratti di soci, che di componenti del Consiglio Direttivo, che di non soci.
Debbono essere rispettati i requisiti dell’art. 67 lettera “m”, quindi non deve trattarsi di attività né di lavoro dipendente né di lavoro autonomo (e questo è l’aspetto più delicato, nel caso di compenso, e quindi di impegno, di dimensioni non marginali).
Debbono essere rispettate le formalità dipendenti dai rapporti do co.co.co., quindi comunicazione preventiva al centro per l’impiego, pagamento con mezzi tracciabili, buste paga e comunicazioni Emens.
Se si tratta di soci (Consiglieri o no), il compenso deve essere attentamente commisurato all’impegno richiesto, per non rischiare che si configuri distribuzione indiretta di utili.
Non rileva se sono italiani o stranieri; certo, se sono stranieri non residenti in Italia, deve essere posta ancor più attenzione all’effettività della prestazione.