Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Il quesito non chiarisce la natura effettiva dei servizi offerti a fronte di un corrispettivo, oltre che lo status dei relativi soggetti fruitori. È fondamentale, infatti, al fine di una corretta qualificazione fiscale conoscere
- se trattasi o meno di servizi strettamente connessi e funzionali alla pratica sportiva riconosciuta e
- se si tratta o meno di servizi offerti a soggetti qualificati (soci e/o tesserati).
Inoltre non abbiamo informazioni in merito all’eventuale opzione esercitata dalla s.s.d. per l’adozione del regime agevolato e forfettario di cui alla l. 398/1991.
Ciò nonostante ipotizziamo la fattispecie più comune, considerando:
- un sodalizio sportivo dilettantistico costituito nella forma della società a responsabilità limitata,
- in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi da cui discende il riconoscimento sportivo da parte degli organismi competenti, per il tramite di un ente affiliante,
- che promuove attività sportive dilettantistiche riconosciute,
- attraverso l’organizzazione di corsi sportivi (attività didattiche),
- la partecipazione ad attività agonistiche (tornei, campionati, ecc.)
- o che mette a disposizione spazi organizzati (mezzi e persone) per la pratica di discipline sportive riconosciute,
- a favore di soggetti qualificati, ovvero di “tesserati” (diretti/indiretti).
In tale fattispecie i corrispettivi specifici versati dai tesserati, a fronte dei servizi sopra indicati, godono, allo stato attuale, del beneficio della “decommercializzazione” speciale, ai fini IVA e ai fini delle imposte sul reddito, ovvero della non imponibilità e del conseguente esonero dai relativi adempimenti dichiarativi e di certificazione, di natura contabile e fiscale (ai sensi dell’art. 148, comma 3, del d.p.r. 917/1986 T.U.I.R.e dell’art. 4, comma 4, d.p.r. 633/1972 Testo unico sull’IVA”). Specificamente il riferimento all’art. 4 del Testo unico sull’IVA evidenzia “l’esclusione” dal campo di applicazione ai fini IVA del corrispettivo in questione.
In proposito segnaliamo che tale regime verrà a cessare a decorrere dal 1° luglio 2024. Infatti, in base a quanto disposto dall’art. 4, comma 15-quater, del d.l. 15.10.2021, n.146:
- vengono soppresse le disposizioni di “esclusione” da IVA di cui all’art. 4, comma 4, del dpr 633/1972;
- si introduce, aggiungendolo all’art. 10 del d.p.r. 633/1972 dopo il terzo comma, il regime di “esenzione” IVA anche per “le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”
Tale disposizione rappresenta l’adeguamento dell’ordinamento italiano alla procedura di infrazione europea in merito al trattamento IVA delle operazioni effettuate dalle associazioni sportive verso i propri soci (e cioè l’esclusione IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4, del dpr 633/1972) che contrasterebbe con l’art. 2 della Sesta Direttiva UE (Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112) secondo cui “sono soggette all’IVA … le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo” e, tra queste, anche “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o ’’educazione fisica” (art. 132 della Sesta Direttiva UE 112/2006), introducendo il regime di “esenzione” IVA per tali prestazioni.
Peraltro già sussiste nel nostro ordinamento la disposizione che consentirebbe allo stato attuale di applicare il regime di “esenzione” IVA (anziché del citato regime di “esclusione”). Trattasi dell’art. 36 bis del d.l. 22.6.2023 n. 75 secondo cui “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto”
Questa disposizione, in vigore dal 17 agosto 2023, stabilisce che per tutti gli enti sportivi dilettantistici del d.l. 36/2021 (il decreto di riforma dello sport), tra cui anche le società sportive dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro (si veda appunto l’art. 6 del d.l. 36/2021), le prestazioni sportive sono “esenti” ai fini IVA.
Tuttavia, se si adottasse subito per il sistema di “esenzione” IVA del d.l. 75/2023 o successivamente al 1° luglio 2024, occorre tener conto che i relativi corrispettivi avranno natura “commerciale” che potranno godere dell’esonero da imposizione diretta ai fini IRES e IRAP in presenza dei requisiti di cui all’art. 148 co. 3 del T.U.I.R., ma saranno sottoposti ai formali adempimenti ai fini IVA, quali la trasmissione telematica dei corrispettivi all’agenzia entrate, l’obbligo di certificazione del corrispettivo con scontrino o fattura, salvo che il sodalizio non operi nel regime fiscale di cui alla legge 398/1991.
In proposito si vedano anche gli approfondimenti di Stefano Andreani, L’esenzione IVA per l’attività sportiva fa così paura? e di Giuliano Sinibaldi, La nuova esenzione IVA per l’attività sportiva