Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI

Il quesito ci porta ad approfondire una delle condizioni affinché le prestazioni di servizi di natura sportiva dilettantistica verso soci e/o tesserati possano essere considerate “decommercializzate” e quindi esonerate da imposte, sia ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP), sia ai fini iva.
L’art. 148, co. 3, T.U.I.R. (d.p.r. 917/1986) e l’art. 4, co. 4 del d.p.r. 633/1972 stabiliscono infatti che non sono considerati commerciali i corrispettivi specifici per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, “effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici “nei confronti degli “iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati“.
Il requisito soggettivo per poter godere dell’agevolazione è pertanto che il soggetto nei cui confronti viene svolta l’attività, nel caso qui in esame (corso subacqueo) da parte dell’a.s.d. affiliata Fipsas, sia (anche alternativamente):
- socio dell’a.s.d. organizzatrice del corso
- tesserato Fipsas sia mediante l’a.s.d. organizzatrice del corso sia mediante qualsiasi altro ente sportivo dilettantistico
Pertanto, l’a.s.d. organizzatrice del corso, per il corrispettivo incassato da un tesserato Fipsas da altra a.s.d./s.s.d., potrà beneficiare della “decommercializzazione” e quindi dell’esonero da imposte dirette e IVA.
Infine, ricordiamo che – ove non intervengano modifiche normative – a decorrere dal 01/07/2024, ai soli fini IVA, i suddetti corrispettivi non potranno essere più considerati “decommercializzati” ai fini IVA (e quindi fuori dal campo di applicazione dell’IVA), bensì “commerciali” pur beneficiando del regime di esenzione IVA, ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. 633/72.
Ciò implica che l’a.s.d. dovrà essere dotata di partita IVA, ma ai fini degli adempimenti, potrà avvalersi di importanti esoneri; sul punto si rinvia agli approfondimenti di Stefano Andreani, L’esenzione IVA per l’attività sportiva fa così paura? e di Giuliano Sinibaldi, La nuova esenzione IVA per l’attività sportiva