Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO
A seguito della modifica dell’art. 29 co. 2 del D.Lgs. 36/21 operata dal D.L. 31.5.2024 n. 71 (c.d. Decreto Sport) convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2024, n. 106, a decorrere dal 1 giugno 2024 non è più possibile erogare ai volontari i c.d. compensi autocertificati fino a 150 euro mensili.
La disposizione infatti è stata implicitamente soppressa a seguito dell’introduzione dei nuovi rimborsi forfettari per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da FSN, EPS, Coni, Cip e Sport e Salute spa nel limite complessivo di 400 euro mensili, già analizzati in precedenti contributi qui Novità e conferme dalla conversione in legge del “d.l. Sport” e qui Il nuovo rimborso spese forfettario: a chi, quando e come si applica.
Rimangono naturalmente pienamente validi i rimborsi spese autocertificati, effettuati nel periodo di vigenza della precedente disposizione – ovvero dal 5 settembre 2023 al 31 maggio 2024 – nel rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti che andiamo brevemente a riassumere.
In analogia con la disciplina introdotta per il terzo settore, il correttivo bis aveva introdotto anche per il volontariato sportivo la possibilità di erogare rimborsi spese autocertificati in luogo della presentazione di una nota corredata dai giustificativi di spesa (c.d. nota a piè di lista). Tale tipologia di rimborso, in quanto riferita a rimborsi spese analitici e non forfettari, rappresentava in sostanza una mera semplificazione contabile consentendo al sodalizio o all’ente sportivo beneficiario della prestazione del volontario di rimborsare le spese a fronte di autocertificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR 445/2000, senza obbligo di acquisire e conservare i documenti giustificativi di spesa purché al sussistere di due precise condizioni:
- che la ASD/SSD o l’ente erogante adottasse una preventiva delibera sulla tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali si ammette tale tipologia di rimborso
- che non venisse superato l’importo di 150 euro mensili
Quanto all’oggetto, si ritiene che il rimborso potesse riferirsi tanto ai costi sostenuti relativamente a vitto, alloggio, viaggio e al trasporto in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza (o dimora abituale) del percipiente – in alternativa al rimborso analitico e documentato espressamente previsto dal previgente art. 29 co.2 – quanto ad altre spese sostenute dal volontario, purché connesse alla trasferta o all’attività e previste dalla delibera dell’organo sociale competente dell’ente erogante.
Le somme corrisposte a titolo di rimborso spese – tanto analitico documentato con il piè di lista quanto mediante autocertificazione – non concorrevano (e non concorrono) a formare il reddito del percipiente; pertanto, per rispondere nello specifico al quesito del gentile lettore, non si cumulano con i compensi da lavoro sportivo né con i nuovi rimborsi forfettari. Non sono assoggettati ad adempimenti comunicativi o dichiarativi e in particolare non devono essere comunicati tramite Ras o inseriti alla sezione compensi.
Sono dunque numerose le differenze tra le due tipologie di rimborsi spese ai volontari regolate dall’art. 29 co.2, prima e dopo le novità apportate dal Decreto Sport. Per facilitarne la lettura si possono confrontare natura, presupposti, condizioni e trattamento nello schema sinottico che segue.
RIMBORSO SPESE AUTOCERTIFICATO | NUOVO RIMBORSO FORFETTARIO | |
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periodo di vigenza della disposizione | dal 5 settembre 2023 al 31 maggio 2024 | dal 1° giugno 2024 |
tipologia di rimborso | analitico non documentato, autocertificato | forfettario (per spese sostenute) |
ambito di applicazione | trasferte fuori Comune rispetto alla residenza del volontario | esclusivamente in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da FSN, EPS, Coni, Cip, Sport e Salute anche per attività svolte all’interno del Comune |
tipologia di spesa e di attività di volontariato | individuate con delibera dell’ente erogante (ASD/SSD/FSN/EPS/Coni, Cip Sport e Salute) | individuate con delibera degli OO.SS. che riconoscono la manifestazione/evento: FSN/EPS/Coni, Cip Sport e Salute |
adempimenti comunicativi | nessuno | tramite RAS entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento della prestazione |
trattamento fiscale /previdenziale | non concorrono alla formazione del reddito /non concorrono all’imponibile previdenziale | non concorrono alla formazione del reddito ma concorrono a determinare la soglia di franchigia previdenziale e fiscale del lavoro sportivo, rispettivamente di 5000 e 15000 euro/anno; costituiscono base imponibile previdenziale al superamento della relativa soglia |