Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI
La predisposizione della sezione che riguarda i costi e i proventi figurativi in effetti è facoltativa.
Sia nel modello di riclassificazione del bilancio ex d.m. MLPS 05/03/2020 che nell’OIC 35 principio contabile ETS (pubblicato lo scorso 3 febbraio) si afferma che la sua compilazione non solo sia facoltativa ma che, se si sceglie di effettuarla, occorre utilizzare criteri di valutazione coerenti e, soprattutto, predisporre un adeguato e oggettivo metodo di rilevazione dei costi e dei proventi figurativi.
Per quanto concerne la rilevazione delle erogazioni liberali in natura occorre tenere presente che l’OIC 35 ne prevede la loro valutazione secondo il criterio del fair value e il loro valore deve essere indicato nel prospetto dei costi e proventi figurativi.
Qualora tali erogazioni liberali siano valorizzate dal donatore (sulla base di proprie risultanze contabili) secondo il disposto del decreto interministeriale 28/11/2019 e queste siano inferiori al fair value, la parte indicata dal donatore andrà nel rendiconto gestionale sezione “oneri e costi / proventi e ricavi” mentre, la parte eccedente, risultante dall’applicazione del fair value, andrà nel prospetto Costi e proventi figurativi.
Per quanto concerne il costo del lavoro equivalente alle prestazioni di lavoro dei volontari, prima ancora di preoccuparsi della sua rappresentazione nel prospetto, è estremamente importante predisporre un adeguato sistema di rilevazione delle presenze e dei volontari affinché le successive operazioni di valutazione siano oggettive e non congetturali.
Questo perché i dati saranno utilizzati per la determinazione delle percentuali inerenti alla determinazione delle caratteristiche non commerciali degli ETS.
Nel d.m. MLPS 05/03/2020 si prescrive che:
- si valuti il lavoro dei volontari se ed in quanto iscritti nel registro dei volontari (cfr. art. 17, comma 1, d.lgs. 117/2017);
- che il lavoro svolto dai volontari sia valutato in base all’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. 81/2015.
Qualora l’ETS non sia in grado di soddisfare quanto sopra, è vivamente sconsigliata la compilazione del prospetto al fine di non inserire nel bilancio dati non corretti e quindi non coerenti con i postulati del bilancio (cfr. OIC 11).