Premessa
Nonostante il Codice Civile vigente nel nostro paese non disponga in modo preciso e dettagliato circa le attività e il funzionamento degli enti non commerciali, negli ultimi decenni si è registrato un incremento delle nascite di tali enti medesimi.
In campo fiscale, si assiste, invece, ad una continua evoluzione della normativa, con interventi atti a ridefinire e ad aumentare le ingenti agevolazioni tributarie esistenti nel nostro paese per il settore del non profit.
I principali aspetti fiscali degli enti non profit, sono contenuti, tra l’altro, nel D.Lgs. n. 460/1997, relativo alla "Disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, ove sono riportate talune indicazioni riguardo i poteri di cui possono avvalersi i funzionari dell’amministrazione finanziaria durante l'attività di verifica ed ispezione contabile.
Mentre la fase di accesso nei locali in cui gli enti non commerciali esercitano la propria attività è disciplinata dagli artt. 33 del D.P.R. 600/1973 e 52 del D.P.R. 633/1972).
Potere di accesso degli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria nei confronti degli enti di tipo associativo.
E’ previsto che:
– in materia di Iva:
– l’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina gli accessi, le ispezioni e le verifiche (nel settore IVA);
– a sensi dell'art. 63 del D.P.R. 633/1972, la Guardia di Finanza coopera con le Agenzie delle Entrate (ex Uffici Iva), d'iniziativa o su richiesta degli stessi, "(…) per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto (…)";
– tale attività viene esercitata "secondo le norme e con le facoltà di cui agli artt. 51 e 52 (accessi, ispezioni e verifiche)";
– in materia di imposte dirette:
– il terzo comma dell'art. 33 del D.P.R. 600/1973 prevede, tra l’altro, l'intervento di militari della Guardia di Finanza, d'iniziativa o su richiesta degli Uffici, nel settore delle imposte dirette in cooperazione con l'Ufficio impositore.
Tale attività viene esercitata secondo le norme e con le facoltà di cui agli artt. 32 e 33 (che rimanda espressamente all'art. 52 del D.P.R. I.V.A.) del medesimo D.P.R. 600/1973.
L'accesso consiste nel potere di entrare in un determinato luogo e di permanervi anche contro la volontà di chi ne abbia la materiale disponibilità o, addirittura, a fronte di manifesta opposizione allo svolgimento delle attività di polizia tributaria.
L'accesso può essere eseguito in tutti i locali dove viene svolta l’attività per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni.
Con riferimento agli enti non profit, ed in particolare alle Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche, la possibilità di effettuare accessi fiscali trova un ostacolo in tutti i casi in cui l'ente o l'associazione non persegua fini di lucro e pertanto non vi siano locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali. In tali situazioni l'attività dovrà essere considerata come totalmente svolta in locali "privati" (è diffusissima l'apposizione all'ingresso della sede dell'associazione del cartello recante la dicitura "ingresso riservato esclusivamente ai soci"), e sarà necessario pertanto adire la procedura prevista dall'art. 52, secondo comma del D.P.R. 633/1972 e dall'art. 33 del D.P.R. 600/1973, che consente l'accesso in locali "diversi" da quelli destinati ad attività commerciali, agricole, artistiche o professionali previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi (sospetto con grado rilevante di probabilità di fondatezza) di violazione delle norme in materia di Iva, ed Imposte dirette, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
Controllo dei documenti conservati elettronicamente (si veda a tal fine la Circolare n. 45 del 19/10/2005 dell’Agenzia delle Entrate)
L'attività di controllo ai fini IVA viene esercitata in base agli artt. 51 e 52 del DPR n. 633/72.
Con la modifica all'art. 39 e all'art. 52 del DPR n. 633/72, rilevanti sono le novità in materia di accertamenti e controlli.
L'art. 52 (accessi, ispezioni e verifiche) del DPR n. 633/72, nel 4° comma ora prevede che l'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in tali locali. La modifica si è resa necessaria per la nuova possibilità di emettere e conservare la fattura e gli altri documenti (libri, registri, scritture) in formato elettronico.
Per apparecchiature informatiche istallate nei locali in cui è eseguito l'accesso, l'ispezione o la verifica, si intende qualunque tipo di strumento/dispositivo che consenta agli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria l'ispezione documentale di cui al predetto art. 52.
Controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria per i libri e i documenti conservati in formato elettronico
Per il caso in cui i documenti, i libri, i registri e le scritture siano stati redatti e conservati in formato elettronico, sono mutate le modalità tecniche di acquisizione e di analisi dei documenti contabili ai fini del controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Viceversa, le attribuzioni dei poteri degli uffici e le garanzie del contribuente sono rimasti immutati.
Nel caso in cui i libri e i registri siano tenuti con sistemi meccanografici, il contribuente sottoposto a verifica deve eseguire la stampa dei dati in essi registrati alla presenza degli organi competenti.
In caso di controllo, i libri e registri tenuti sotto forma di documenti informatici, devono essere resi statici ed immodificabili, dall'inizio dell'anno sino alla data dell'ispezione, mediante la conservazione elettronica, a nulla rilevando l'eventuale stampa degli stessi su supporto cartaceo.
Poteri e limiti ai controlli dell’amministrazione finanziaria
La norma contenuta nell'articolo 52, 4° comma, del DPR n. 633/72 (applicabile anche alle imposte sui redditi, per il richiamo nell'art. 33 del DPR n. 600/73) prevede che l'ispezione documentale da parte degli uffici si estende, oltre che a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, anche a quelli comunque accessibili per mezzo di apparecchiature elettroniche installate in detti locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non é obbligatoria.
Grazie all'art. 6, 2° comma del DM 23/1/2004, adesso l'esibizione dei documenti contabili potrà avvenire anche per via telematica, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.
Il contribuente non si può difendere ai fini dell'accertamento, in sede amministrativa o contenziosa, se rifiuta di esibire i libri, le scritture e i documenti controllo (art. 52).
La norma qualifica come "rifiuto di esibizione" anche la dichiarazione di non possedere tali libri, scritture e documenti o la sottrazione degli stessi all'ispezione.
Tale disposizione vale anche nel caso in cui i citati documenti e le scritture contabili siano tenuti in forma elettronica e qualora il contribuente dichiari di non possederli o li sottragga all'ispezione o, ancora, non renda possibile l'accesso ai dati (ad esempio, nel caso in cui non abbia installato delle apparecchiature elettroniche, non riveli i codici di accesso agli archivi elettronici ovvero abbia apposto delle protezioni hardware come ad esempio un lucchetto fisico).
Qualora il sistema informativo sia protetto da password ed il contribuente non consenta l'accesso ai dati memorizzati, per l'apertura di tale sistema gli organi di controllo dell'Amministrazione devono richiedere l'autorizzazione al Procuratore della Repubblica.
Infine, l'art. 52, 10° comma, del DPR. 633/72 prevede l'obbligo per il contribuente che abbia affidato a terzi la tenuta della contabilità di esibire un'attestazione dalla quale si evidenzi la designazione del terzo depositario della stessa. L'obbligo sussiste anche nel caso in cui il terzo tiene la contabilità in formato elettronico, in tal caso deve consentire l'ispezione documentale e deve dotarsi di apparecchiature elettroniche idonee.
Se l'attestazione non viene esibita o se il terzo si oppone all'ispezione, rifiuta o volontariamente pone in essere delle azioni volte ad impedire l'ispezione documentale, si applica la disposizione di cui all'art. 52, 5° comma, del DPR n. 633/72, per cui la documentazione non può essere utilizzata a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.
Accertamento induttivo
Infine, l'art. 55, 2° comma, numero 1 del DPR n. 633/72, dispone che quando risulta, attraverso il verbale di ispezione che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri IVA e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del Codice civile, e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri, l'ufficio è legittimato ad attivare l'accertamento induttivo. Ora tale disposizione si applica anche ai documenti ed alle scritture redatti e conservati in formato elettronico.
Parimenti, si applica l’accertamento induttivo se risulta dal verbale di ispezione che il contribuente non ha emesso fatture (in formato cartaceo o elettronico) per una parte rilevante delle operazioni effettuate, o non ha conservato, o ha rifiutato di esibire o comunque ha sottratto all'ispezione tutte o una parte delle fatture emesse.
Attività di accertamento
Gestione di palestre qualificatesi come no-profit
Esiti di una verifica eseguita nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica. Attività svolta
Nel corso del 2005, è stata eseguita una verifica generale nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica.
L'attività d'indagine è stata innescata da ricerche preliminari, che hanno permesso di evidenziare come l'attività di "gestione delle palestre" sul territorio fosse svolta, pressoché esclusivamente, da associazioni senza scopo di lucro (cosiddette no-profit).
Pertanto, la successiva indagine sul campo ha mirato all'accertamento della sussistenza, in capo alle stesse associazioni, dei requisiti generalmente previsti per gli enti non commerciali, tenuto conto che molto spesso gli operatori che gestiscono impianti sportivi assumono soltanto fittiziamente la veste giuridica associativa, con l'unico scopo di fruire del particolare regime di tassazione riservato agli enti non commerciali.
Quadro normativo di riferimento ante legge 289/2002
L'articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, nel testo modificato dal Dlgs 344/2003, che ha introdotto la nuova Imposta sul reddito delle società, qualifica, come enti non commerciali, "gli enti pubblici e privati, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale".
L'articolo 148 del Tuir prevede che non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali (indicate nello statuto o atto costitutivo), da associazioni, consorzi e dagli altri enti non commerciali, di tipo associativo.
In tali casi, le somme versate dagli associati o partecipanti, a titolo di quota o contributo associativo, non concorrono a formare il reddito complessivo.
A differenza di quanto avviene per la generalità degli enti non commerciali, non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche nemmeno la regola della presunzione di commercialità delle operazioni effettuate, a fronte di corrispettivi specifici e differenziati, per i singoli associati, in virtù dell'espresso disposto dell'articolo 148, comma 3, del Tuir, qualora le stesse vengano svolte, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati, partecipanti ovvero di altre associazioni, che svolgono la medesima attività.
La stessa agevolazione trova corrispondente applicazione anche ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 4 del Dpr 633/72, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, del Dlgs 460/97, fatta eccezione per l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, per la quale vige la presunzione di commercialità.
L'articolo 148, comma 5, prevede che, affinché trovino applicazione i richiamati principi di esclusione dalla tassazione, le associazioni interessate debbano conformarsi alle seguenti clausole, da inserire nei propri atti costitutivi o statuti, redatti tassativamente nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata:
a. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Assume, pertanto, rilievo, ai fini della decommercializzazione di determinate attività, l'assenza, in capo ad alcuni enti non commerciali di tipo associativo, del fine di lucro, che si realizza attraverso il divieto di distribuzione di utili.
Per quanto riguarda la determinazione della clausola di divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, trovano applicazione i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 6, del Dlgs 460/97.
Tale norma, infatti, nell'individuare particolari fattispecie che costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, può configurarsi come norma di riferimento anche per gli enti di tipo associativo (cfr. circolare n. 124/E del 12/5/1998)
b. obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In ordine a questo requisito, si rinvia ai principi esposti al punto a.
c. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Questo principio va analizzato in uno con quello successivamente esposto al punto e, riguardante l'eleggibilità degli organi amministrativi.
Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, si ricorda che nella relazione illustrativa del Dlgs 460/97 è stato esplicitamente chiarito che non si è ritenuto di ammettere i soci ad esprimere per corrispondenza il proprio voto, così come proposto dalla Commissione parlamentare, sul rilievo che la ratio della norma, diretta a prevenire fattispecie elusive, richiede la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione, fatta eccezione unicamente per le associazioni a carattere territoriale nazionale
d. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie.
Viene imposto alle associazioni che fruiscono del regime agevolativo l'obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, riferito sia all'attività istituzionale, sia a quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente dal regime contabile, ordinario o semplificato, adottato dall'ente non commerciale.
E' stato chiarito che la redazione del bilancio soddisfa tale obbligo (cfr. circolare n. 124/E del 12/05/1998).
La documentazione di supporto di tale rendiconto, anche se non fiscale, deve essere conservata con le medesime modalità previste dal Dpr 600/73, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale, quale specifico requisito, per l'applicazione di un particolare trattamento fiscale di favore.
, illustrate La mancata redazione e approvazione del rendiconto annuale determina la non applicabilità delle disposizioni agevolative nella sezione precedente
e. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2352 C.C., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
In ordine a questo requisito, si rinvia ai principi esposti al punto c.
f. intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
I medesimi vincoli di natura statutaria trovano applicazione anche ai fini dell'Iva, in virtù dell'espresso disposto dell'articolo 4, comma 7, del Dpr 633/72.
Modifiche introdotte dall'articolo 90 della legge 289/2002
L'articolo 90 della legge 289/2002 ha introdotto le seguenti novità, relative alla disciplina tributaria delle associazioni sportive dilettantistiche, in parte già anticipate nelle sezioni precedenti.
Le disposizioni più rilevanti, contenute nei commi da 1 a 11 dello stesso articolo 90, nonché nel comma 23, sono le seguenti:
· estensione alle nuove società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro delle agevolazioni previste dalla legge 391/98 e dalle altre disposizioni tributarie, relative alle associazioni sportive dilettantistiche,
· inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale,
· elevazione a 250mila euro del limite di proventi, stabilito per poter fruire dei benefici ex legge 391/98,
· qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche,
· estensione del regime di esenzione, previsto dall'articolo 69, comma 2, del novello Tuir, alle indennità, ai rimborsi forfetari, ai premi e ai compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, sino al limite annuo di 7.500 euro,
· esclusione degli stessi importi dalla base imponibile Irap,
· facoltà di non applicare la ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva alle società e associazioni sportive dilettantistiche,
· regime agevolativo per i corrispettivi erogati a società o associazioni dilettantistiche, che costituiscono spese di pubblicità, sino al limite massimo di 200mila euro annui,
· agevolazioni relative alle imposte di bollo e di registro, nonché alle tasse di concessione governativa,
· modifiche al regime delle erogazioni liberali a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche,
· possibilità di prestazioni di lavoro, all'interno dei soggetti in esame, da parte dei dipendenti pubblici, salvo la gratuità delle stesse e l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
L'articolo 90 della legge 289/2002 ha dettagliatamente indicato i requisiti necessari, per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche, con o senza personalità giuridica, e delle società sportive dilettantistiche, costituite in forma di società di capitali, senza fine di lucro.
Il comma 17, in particolare, stabilisce che le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.
Il comma 18 stabilisce, inoltre, che lo statuto e l'atto costitutivo di entrambe le categorie di soggetti devono contenere le clausole necessarie, per garantire l'assenza di fine di lucro e assicurare il rispetto degli altri principi, indicati dalla stessa norma.
Tali prescrizioni hanno funzione integratrice delle analoghe disposizioni, previste dall'articolo 148, comma 5, del Tuir, e già esaminate in precedenza.
In tali sensi, la norma, operando un rinvio a future deliberazioni regolamentari di attuazione, stabilisce espressamente i principi generali, a cui dovranno uniformarsi gli statuti e gli atti costitutivi delle società e degli enti in oggetto, quali:
1. assenza di fine di lucro
2. rispetto del principio di democrazia interna
3. organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
4. disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina
5. gratuità degli incarichi degli amministratori
6. devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni
7. obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi.
Giova, al riguardo, precisare che, in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell'atto costitutivo, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dai regolamenti emanati, i soggetti interessati non potranno beneficiare del particolare regime agevolativo a essi riservato.
Infatti, occorre precisare che, pur non essendo obbligati alla tenuta di scritture contabili obbligatorie, le associazioni sportive devono, comunque, porre in essere una serie di adempimenti documentali, da cui si possa dedurre la natura e le circostanze di esercizio dell'attività, quali, soprattutto:
· il libro dei soci, in cui siano registrati tutti gli iscritti, con l'annotazione di tutte le vicende relative alla partecipazione alla vita dell'associazione (iscrizione, cancellazione, eccetera),
· il libro dei verbali delle assemblee, in cui siano analiticamente riportate tutte le vicende dell'ente, rilevanti per la valutazione, da parte di tutti gli associati, della corretta e trasparente gestione dell'attività,
· un adeguato rendiconto economico e finanziario, da cui possa desumersi, non soltanto il risultato economico dell'anno, ma anche la corretta destinazione degli utili di esercizio, prodottisi nel corso degli anni, ovvero delle modalità di copertura delle eventuali perdite.
Metodologia seguita per l'attività di verifica
A) Istruttoria preliminare e l'accesso presso i locali dell'associazione
Sulla scorta di quanto in precedenza esposto, l'attività d'indagine dei verbalizzanti è stata diretta a rilevare il concreto rispetto dei requisiti stabiliti dal legislatore, per il godimento delle agevolazioni tributarie, tranquillamente recepiti, dal punto di vista formale, negli statuti delle associazioni, con la verifica dell'assenza dello scopo di lucro e, soprattutto, della eventuale distribuzione in nero degli utili percepiti nello svolgimento dell'attività.
In una prima fase investigativa svolta in ufficio, si è riscontrata la violazione del disposto dell'articolo 90, comma 17, della legge 289/2002, il quale, si ricorda, ha imposto l'obbligo di indicare nella denominazione sociale, senza abbreviazioni, la dicitura "Associazione Sportiva Dilettantistica", pena la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste (cfr., sul punto, anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22/4/2003).
Anzi, l'associazione, nei rapporti con i terzi, si presenta addirittura sotto la veste di "palestra", che presuppone logicamente lo svolgimento di un'attività commerciale, come è stato pacificamente rilevato:
· dall'insegna posta all'esterno dei locali di esercizio dell'attività
· dai messaggi pubblicitari diffusi in vario modo (volantini, manifesti, inserzioni all'interno di programmi radiofonici e organi di stampa locali, eccetera)
· l'inserimento, all'interno dell'elenco delle Pagine Bianche, con la dicitura "Palestra Alfa"
· l'inserimento, all'interno dell'elenco delle Pagine Gialle, nel settore "Palestre".
Quindi, sulla scorta degli elementi emersi, i verificatori, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Dpr 633/72, hanno richiesto e ottenuto la prescritta autorizzazione preventiva del procuratore della Repubblica competente per territorio, trattandosi di accesso presso i locali di un ente non commerciale.
In seguito, è stato eseguito l'accesso presso i locali dell'associazione, condotto, nelle ore di maggior afflusso, da un cospicuo nucleo di funzionari e mirato, oltre che all'acquisizione di tutta la documentazione contabile obbligatoria già in precedenza evidenziata, anche al reperimento di tutte le notizie utili all'attività di controllo presso gli utilizzatori degli impianti (per i minori di età, sono state raccolte le dichiarazioni di uno dei genitori, esercenti la patria potestà), attraverso la compilazione di un questionario, appositamente predisposto in fase di istruttoria, in cui gli stessi hanno tutti dichiarato:
· di utilizzare gli impianti in qualità di clienti e non di soci,
· di non conoscere la composizione degli organi amministrativi dell'associazione,
· di non aver mai partecipato alla vita amministrativa dell'ente, né di aver avuto conoscenza delle modalità di svolgimento della stessa,
· di versare una quota associativa di tipo differenziato, a seconda della diversa qualità delle prestazioni erogate e della frequenza degli impianti.
Giova, inoltre, osservare, sempre con riferimento agli utilizzatori degli impianti che:
· molti di essi non risultavano nemmeno iscritti nell'anagrafico del libro soci, pur avendo gli stessi dichiarato di utilizzare gli impianti dell'associazione, in alcuni casi, da più di due anni,
· l'importo della quota versata era sempre decisamente superiore a quello indicato nei verbali dell'assemblea, in sede di approvazione dei rendiconti annuali.
B) Attività di indagine sulla documentazione esibita, analizzata in contraddittorio con i rappresentanti dell'associazione
Successivamente, il nucleo di verifica ha esaminato la rimanente documentazione rinvenuta in sede di accesso e, innanzi tutto, il libro dei verbali dell'assemblea, da cui sono state rilevate ulteriori irregolarità, tra cui il mancato riporto degli avanzi gestione, registrati e non utilizzati, il che ne fa presumere l'illegittima distribuzione, visto che la contribuente non è stata in grado di giustificarne un'utilizzazione, coerente con i fini istituzionali, anche se al di fuori del rendiconto economico approvato.
Anzi, nella successiva fase di contraddittorio con l'ufficio, dopo che i verbalizzanti hanno comunicato i primi risultati dell'indagine, la stessa ha tentato maldestramente di giustificare la distribuzione degli utili, in precedenza evidenziata, attraverso l'esibizione (in copia fotostatica e nemmeno in originale) di ricevute per compensi agli istruttori.
Ciò nella considerazione che, ai sensi dell'articolo 69 del Tuir, tali compensi, erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche … da qualunque organismo … che persegua finalità sportive dilettantistiche, non concorrono a formare il reddito del percepente per un importo non superiore complessivamente per il periodo d'imposta ad euro 7.500,00.
In seguito a ciò, i verificatori hanno ritenuto opportuno offrire alla parte la possibilità di chiarire, in contraddittorio, la natura e il contenuto delle prestazioni, per le quali sono stati corrisposti compensi, soprattutto in relazione a:
1. qualità professionali specifiche dei soggetti, che hanno fornito le prestazioni indicate (diplomi, abilitazioni, patentini, eccetera)