In questi giorni le associazioni e gli altri enti del settore non profit stanno ricevendo il questionario relativo al censimento sulle “istituzioni non profit”.
Sono previste due modalità di compilazione: cartacea, oppure via internet.
Il questionario cartaceo compilato può essere consegnato:
• presso un qualsiasi Ufficio postale della propria provincia dal 10 settembre al 20 ottobre 2012;
• presso l’Ufficio Provinciale di Censimento competente per territorio (indicato sulla prima pagina del questionario) dal 10 settembre al 20 dicembre 2012.
La compilazione e restituzione dei questionari via internet è attiva fino al 20 dicembre 2012.
Si evidenzia che la mancata fornitura dei dati richiesti mediante il questionario di rilevazione, accertata dagli Uffici Provinciali di Censimento (UPC), comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da € 516,46 a € 5.164,60, ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni 1.
I dati richiesti, ove non diversamente specificato, devono fare riferimento al 31/12/2011.
Le parti virgolettate in corsivo, sono tratte dalla modulistica.
Parte 1 – dati anagrafici e stato attività
Nessuna criticità
Parte 2 – struttura organizzativa
In generale, le asd sono associazioni non riconosciute; verificare se sia stato eventualmente perfezionato l’iter di riconoscimento
– Risposte da 5 a 8
La risposta, in caso di statuti conformi al disposto dell’art. 90 della L. 289/2002, dovrebbe essere affermativa
– Risposta 10
La risposta è affermativa per il primo punto (Associazioni nazionali di secondo livello)
Parte 3 – risorse umane
Questa sezione sarà oggetto di specifico approfondimento. In questa sede ci limitiamo ai punti essenziali
– Risposta 13
Sono chiesti dati sui volontari, generalmente presenti nelle associazioni sportive
“Il volontario è colui che presta la propria opera, anche saltuaria, senza ricevere alcun corrispettivo, presso l’istituzione non profit. I soci/associati che prestano la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita, devono essere inclusi tra i volontari.”
– Risposta 16
Sono chiesti dati sui volontari al 30 giugno 2012-10-03
– Risposta 17
E’ richiesta l’indicazione di lavoratori retribuiti
Vanno inclusi i lavoratori dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi.
Si ritiene – per esclusione – che sia i collaboratori sportivi, sia i collaboratori amministrativo-gestionali, vadano inseriti nel punto 3 in quanto non è previsto un apposito campo loro dedicato, né possono essere inseriti tra i volontari, oppure tra i dipendenti
“ In tale categoria:
– devono essere inclusi i collaboratori a progetto (Co.Co.Pro), i prestatori d’opera occasionale e i collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co);
– non devono essere inclusi coloro che operano in regime di partita IVA.”
– Risposta 19
Gli amministratori e dirigenti (ove retribuiti) vanno indicati al punto 1.
Gli atleti, istruttori, allenatori, vanno inseriti nel punto 9
Parte 4 – Risorse economiche
Anche questa sezione sarà oggetto di uno specifico approfondimento.
– Risposta 20
Viene richiesto se sia redatto il bilancio per:
-competenza economica “(proventi e oneri)”
-per cassa “(entrate e uscite)”
-in forma ibrida “(contabilità di cassa per l’attività istituzionale e di competenza per le attività commerciali)”
Le successive risposte da 21 a 25 richiedono l’indicazione % dei dati del bilancio, in base al tipo di contabilità adottato
Si evidenziano i seguenti campi:
– campi 21.1.3 (competenza) e 24.1.5 (cassa e ibrida), in cui inserire le quote sociali e le quote di iscrizione: “Contributi annui degli aderenti (comprese quote sociali e contributi del fondatore)”
In questo campo vanno indicate le “Quote di iscrizione, quote sociali e quote straordinarie”
– campi 21.1.4 (competenza) e 24.1.6 (cassa e ibrida), in cui inserire : “Proventi derivanti da vendita di beni e servizi”
In questo campo “Sono incluse: vendite di beneficenza; vendite di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari; somministrazione di alimenti e bevande in manifestazioni e simili; prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali.”
Per quanto concerne i corrispettivi specifici decommercializzati, si ritiene che vadano inseriti in questi ultimi punti.
Parte 5 – attività
Nessuna criticità
Parte 6 – struttura territoriale: unità locali
Nessuna criticità
Infine, si raccomanda di dotarsi di pazienza e del tempo necessario per procedere alla compilazione, leggendo attentamente le istruzioni.
* Patrizia Sideri, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Siena
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1 Art.11 – Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattro milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire dieci milioni per le violazioni da parte di enti e società.
2. L’accertamento delle violazioni, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all’art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell’art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell’apertura del procedimento è data comunicazione all’Istat.
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Si riportano di seguito le domande e risposte dell’Istat alle domande più comuni relative alla rilevazione sulle istituzioni non profit del Censimento dell’industria e dei servizi 2011 – In questa sede si richiamano quelle inerenti alla prima parte (Aspetti generali – Compilazione e restituzione – Prima pagina – Sezione 1 e Sezione 2), mentre le FAQ relative alle Sezioni da 3 a 6 troveranno spazio nella Newsletter dedicata ai corrispondenti argomenti.
Domande e risposte istituzioni non profit (fonte: Istat)
• ASPETTI GENERALI
• COMPILAZIONE E RESTITUZIONE DEL QUESTIONARIO
• LA PRIMA PAGINA DEL QUESTIONARIO
• SEZIONE 1: DATI ANAGRAFICI E STATO DI ATTIVITÀ
• SEZIONE 2: STRUTTURA ORGANIZZATIVA
• SEZIONE 3: RISORSE UMANE
• SEZIONE 4: RISORSE ECONOMICHE
• SEZIONE 5: ATTIVITÀ
• SEZIONE 6: STRUTTURA TERRITORIALE: UNITÀ LOCALI
ASPETTI GENERALI
Che cosa rileva il Censimento delle Istituzioni non profit?
Il Censimento rileva le istituzioni non profit e le loro unità locali.
Quando sarà effettuata la raccolta dei dati?
La raccolta dei dati sarà effettuata nel periodo compreso tra il 10 settembre 2012 ed il 20 dicembre 2012.
Cosa contiene il plico di rilevazione che è stato consegnato?
Il plico di rilevazione contiene: lettera informativa, questionario, guida alla compilazione, busta per la restituzione del questionario.
Cosa fare se l’istituzione non profit non ha ricevuto il questionario?
Se l’istituzione non profit non ha ricevuto il questionario i motivi possono essere diversi: ritardi nella spedizione del plico di rilevazione; smarrimento del plico durante la spedizione; mancato recapito del plico a causa di indirizzo modificato/errato. Al fine di risolvere il problema è necessario contattare l’Ufficio Provinciale di Censimento (UPC) competente per territorio. I recapiti dell’UPC competente per territorio sono presenti sul sito nell’area contatti.
Come è possibile sapere dove si trova lo Sportello per l’accettazione dei questionari e quando è aperto?
Lo Sportello per la restituzione dei questionari cartacei è istituito presso l’Ufficio Provinciale di Censimento (UPC) competente per territorio. I riferimenti sono riportati sulla prima pagina del questionario. Gli indirizzi e gli orari di apertura degli sportelli sono inoltre disponibili alla sezione contatti presente su questo sito.
Vi è l’obbligo di rispondere al questionario?
I rispondenti hanno l’obbligo fornire in modo esatto e completo le notizie ed i dati richiesti nel questionario di rilevazione. L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e successive modifiche ed integrazioni. Le sanzioni amministrative in caso di violazione di tale obbligo saranno applicate ai sensi degli artt. 7 e 11 del citato d.lgs. n. 322/1989. Sono soggette all’obbligo di risposta tutte le unità incluse nella lista precensuaria, sono altresì soggette all’obbligo di risposta le unità non incluse nella suddetta lista ma individuata nel corso delle operazioni di rilevazione.
Cosa comporta la mancata fornitura dei dati richiesti mediante il questionario di rilevazione?
La mancata fornitura dei dati richiesti mediante il questionario di rilevazione, accertata dagli Uffici Provinciali di Censimento (UPC), comporta l’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.
I dati raccolti tramite il questionario sono tutelati dal segreto statistico e dalla normativa sulla protezione dei dati personali?
I dati raccolti tramite il questionario sono tutelati dal segreto statistico, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 322/1989 e sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs.196/2003 e del “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A3 al d.lgs. 196/2003) e successive modifiche e integrazioni. La loro diffusione o comunicazione fuori dai casi stabiliti per legge non è consentita. I principali riferimenti normativi in materia sono contenuti nella lettera informativa, nel questionario e nella sezione Proteggiamo i tuoi dati presente su questo sito.
COMPILAZIONE E RESTITUZIONE DEL QUESTIONARIO
Come si può compilare il questionario?
Le istituzioni non profit possono compilare il questionario on line oppure in formato cartaceo, consegnandolo agli sportelli di accettazione attivati presso gli Uffici Provinciali di Censimento di competenza territoriale, o presso un qualsiasi Ufficio postale della propria provincia.
Dove si può restituire il questionario cartaceo compilato?
Il questionario cartaceo compilato può essere consegnato: presso un qualsiasi Ufficio postale della propria provincia; presso l’Ufficio Provinciale di Censimento competente per territorio (indicato sulla prima pagina del questionario).
Entro quale data occorre restituire il questionario cartaceo?
Il questionario cartaceo compilato può essere consegnato:
• presso un qualsiasi Ufficio postale della propria provincia dal 10 settembre al 20 ottobre 2012;
• presso l’Ufficio Provinciale di Censimento competente per territorio (indicato sulla prima pagina del questionario) dal 10 settembre al 20 dicembre 2012.
Come funziona la restituzione dei questionari cartacei presso gli Uffici postali?
Lo sportello postale dedicato al ritiro dei questionari cartacei compilati da parte dei rispondenti è prioritariamente quello dei servizi postali. Tale opzione è da prediligere al fine di evitare lunghe attese, poiché gli altri sportelli postali risultano solitamente più congestionati. Ciò nonostante, tutti gli altri sportelli dell’ufficio postale sono abilitati alla ricezione dei questionari, ed in caso di errore, il rispondente non sarà invitato a fare una nuova fila per la consegna. La rete postale dispone anche di uffici dedicati alle imprese, c.d. “Uffici Poste Imprese”, che possono accogliere in maniera diversa i rispondenti ed i loro incaricati. Tali informazioni sono pubblicizzate anche nelle locandine, affisse presso tutta la rete degli Uffici postali, e sugli schermi televisivi ove l’ufficio ne sia provvisto.
Se decido di inviare il questionario via web sono comunque obbligato ad inviare anche il cartaceo?
No, è sufficiente l’invio via web. Allo stesso modo, qualora abbia inviato il questionario cartaceo non dovrà compilare la versione online.
Quali sono le credenziali di accesso per la compilazione on line del questionario? Dove si trovano?
Per l’accesso al questionario on line è necessario autenticarsi inserendo il codice utente e la password. Il codice utente è prestampato sulla prima pagina del questionario cartaceo in basso a destra. Per motivi di sicurezza la password verrà impostata e comunicata solo a seguito dell’attivazione dell’utenza e rimarrà valida anche per i successivi accessi.
Cosa fare in caso di problemi con la password di accesso al questionario on line?
È necessario effettuare una richiesta di cambio password, collegandosi al questionario on line e cliccando su ‘recupero password’ in alto a destra.
Fino a quando è possibile compilare e restituire i questionari via internet?
La compilazione e restituzione dei questionari via internet è attiva per tutto il periodo della rilevazione, dal 10 settembre 2012 al 20 dicembre 2012.
Visto che esiste l’obbligo di risposta, è prevista una ricevuta che certifichi la restituzione del questionario?
Sì. A tutti i rispondenti, a prescindere dal canale di restituzione utilizzato, verrà rilasciato un’apposita ricevuta attestante la compilazione e la restituzione del questionario, contenente il codice identificativo, i dati anagrafici dell’istituzione non profit e la data dell’avvenuta operazione.
Come riconoscere il Rilevatore?
Il Rilevatore è munito di un tesserino di riconoscimento sul quale è presente il nome e cognome del rilevatore e la funzione a lui attribuita. Il Rilevatore, da parte sua, è tenuto a esibirlo.
A chi si può rivolgere l’istituzione non profit per avere assistenza alla compilazione del questionario?
Per qualsiasi chiarimento o informazione si può contattare l’Ufficio Provinciale di Censimento di competenza territoriale indicato nella prima pagina del questionario. Si ricorda che su questo sito sono presenti alcuni strumenti di supporto alla compilazione, come il tutorial e la guida.
LA PRIMA PAGINA DEL QUESTIONARIO
Quali informazioni sono prestampate sulla prima pagina del questionario?
Sul questionario sono prestampate le seguenti informazioni:
• in alto a destra le informazioni anagrafiche dell’istituzione non profit (sede centrale) quali denominazione e indirizzo;
• in alto a sinistra il codice identificativo del questionario;
• in basso a sinistra le informazioni anagrafiche (denominazione e indirizzo) inerenti l’Ufficio Provinciale di Censimento (UPC) competente per territorio, a cui può essere riconsegnato il questionario cartaceo compilato;
• in basso a destra il codice fiscale identificativo dell’istituzione non profit e il codice utente necessario per l’accesso al web ai fini della compilazione on line del questionario.
Dove trovo il codice utente per la compilazione on line?
Il codice utente necessario per la compilazione del questionario on line si trova in basso a destra della prima pagina del questionario cartaceo.
Cosa fare in caso di smarrimento del codice utente per l’accesso on line?
È necessario contattare l’Ufficio Provinciale di Censimento competente per territorio. I recapiti sono consultabili nella pagina dedicata.
SEZIONE 1: DATI ANAGRAFICI E STATO DI ATTIVITÀ
A cosa serve il Codice Fiscale?
Il codice fiscale è lo strumento di identificazione ai fini fiscali del cittadino e delle persone giuridiche in qualità di enti o società. La normativa in merito è disciplinata dal D.P.R. 605/1973, che indica le disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.
Quando un’istituzione non profit è considerata attiva?
È considerata attiva l’istituzione non profit che svolge attività, anche a carattere stagionale, e impiega per lo svolgimento di tale attività risorse umane e/o economiche.
Quando un’istituzione non profit è considerata inattiva?
È considerata inattiva l’istituzione non profit che ha sospeso temporaneamente la propria attività produttiva a causa di eventi fortuiti (incendio, terremoto, ecc.), ristrutturazione dei locali, problemi economici contingenti, o che abbia in Cassa Integrazione Guadagni tutto il proprio personale.
Quando un’istituzione non profit è considerata cessata?
È considerata cessata l’istituzione non profit che ha terminato definitivamente la propria
attività, non impiegando più risorse umane né risorse economiche. Non costituisce cessazione dell’attività il trasferimento in altra sede dell’istituzione non profit.
Cosa fare nei casi in cui un’istituzione non profit risulta inattiva o cessata al momento della compilazione?
L’istituzione non profit inattiva o cessata al momento della compilazione, che risultava attiva alla data di riferimento del Censimento (31 dicembre 2011) deve compilare il questionario in tutte le sue parti.
L’istituzione non profit inattiva o cessata al momento della compilazione che risultava inattiva o cessata anche alla data di riferimento del Censimento (31 dicembre 2011) deve compilare il questionario per le sole informazioni richieste (specificate nel questionario e nella guida alla compilazione).
Cosa fare se le informazioni anagrafiche dell’istituzione non profit (indirizzo e/o codice fiscale) sono cambiate?
Se le informazioni anagrafiche sono cambiate è possibile aggiornarle inserendo le informazioni corrette nei quesiti 1 e 1.1.
SEZIONE 2: STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Quali casi rientrano nella voce “Altro” del quesito relativo alla Forma giuridica dell’istituzione non profit (codice 8 del quesito 4)?
Le forme giuridiche previste in “Altro” sono: Società sportiva dilettantistica; Altro ente di diritto privato senza scopo di lucro; Ente pubblico; Impresa individuale; Lavoratore autonomo/Libero professionista; Società a responsabilità limitata; Società in accomandita semplice; Società per azioni; Altra società di capitali; Società semplice; Società in nome collettivo; Altra società di persone; Società cooperativa (diversa da cooperativa sociale); Corsorzio di diritto privato; Impresa costituita all’estero; Condominio.
Che cos’è lo Statuto?
Lo Statuto è un atto che stabilisce lo scopo dell’istituzione non profit, fissando le regole che ne disciplinano la vita interna, come ad esempio le condizioni per l’ammissione dei soci, le cause di esclusione, i loro diritti e i loro obblighi, gli organi deliberativi, le possibili cause d’estinzione, la liquidazione e devoluzione degli organi residui. Esso costituisce allegato all’Atto costitutivo dell’istituzione non profit.
Cos’è l’atto costitutivo?
È un atto pubblico, autenticato o registrato che comprova la costituzione dell’istituzione non profit. In esso sono indicati lo scopo dell’istituzione non profit, le condizioni per l’ammissione degli associati e il loro recesso, le regole sull’ordinamento interno e l’amministrazione. Parte integrante dell’atto costitutivo è lo statuto, che contiene le norme relative al buon funzionamento dell’istituzione non profit.
I riconoscimenti di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), Organizzazione non governativa (Ong), Organizzazione di volontariato (Odv), Associazione di promozione sociale (Aps), Associazione sportiva dilettantistica (Asd), Impresa sociale, sono delle forme giuridiche?
No. Tali riconoscimenti sono status o qualifiche acquisiti in virtù di normative specifiche.
Che cos’è un’associazione sportiva dilettantistica?
È un Ente associativo non commerciale, privo di fini di lucro, affiliato alla federazione sportiva nazionale di riferimento (o ente di promozione sportiva), che svolge attività sportiva dilettantistica certificata e riconosciuta dal CONI. La Legge 289/2002 (art. 90) prevede, tra l’altro, l’obbligo da parte di tale Associazione di inserire nella propria denominazione la dicitura “Associazione sportiva dilettantistica”.
Che cos’è una società sportiva dilettantistica?
È una società di capitali o cooperativa, priva di fini di lucro, costituita ai sensi della Legge 289/2002 (art. 90) e successive modifiche. Lo status di società sportiva dilettantistica è certificato e riconosciuto attraverso l’iscrizione nel Registro nazionale tenuto dal CONI.
Che cos’è un’associazione non riconosciuta?
È un organismo costituito da un gruppo di persone organizzatosi spontaneamente e stabilmente per perseguire uno scopo di comune interesse a carattere non economico. Le associazioni non riconosciute sono enti senza il riconoscimento statale e quindi privi della personalità giuridica e del riconoscimento previsto dal D.P.R. 361/2000. Lo scopo perseguito dalle associazioni non riconosciute è non lucrativo.
Un’associazione è una persona giuridica ? Qual è la differenza tra associazione riconosciuta e non riconosciuta?
Un’associazione può configurarsi sia come associazione riconosciuta (ai sensi degli artt. 12 – 35 del Codice Civile) oppure come associazione non riconosciuta (ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile). La principale differenza è costituita dal riconoscimento della personalità giuridica (per le associazioni riconosciute) da cui ne consegue che mentre delle obbligazioni assunte da un’associazione riconosciuta risponde solo l’associazione con il proprio patrimonio, con esclusione di responsabilità per i singoli soci, per le obbligazioni assunte da un’associazione non riconosciuta il patrimonio dell’associazione risponde in solido con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Pertanto i creditori di un’associazione non riconosciuta potranno pretendere l’intero credito indifferentemente dall’associazione o dal singolo socio che ha contratto l’obbligazione in nome e per conto dell’associazione. Facendo domanda di riconoscimento (seguendo la procedura indicata nell’articolo 14 del Codice Civile), un’associazione può acquisire Personalità Giuridica (e quindi scaricare il presidente delle responsabilità prima citate) ma è necessario che abbia un patrimonio e che sia stata fondata tramite atto pubblico.
Che cos’è un’associazione di promozione sociale (Aps)?
Un’associazione di promozione sociale può configurarsi come associazione riconosciuta o non riconosciuta, movimento, gruppo, coordinamento o federazione, costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Una Aps è riconosciuta tale ai sensi della legge 383/2000.
Che cos’è il coordinamento tematico?
Il coordinamento tematico è un’alleanza tra gruppi di persone o imprese o istituzioni che intrattengono rapporti di collaborazione allo scopo di raggiungere un fine condiviso. Quest’ alleanza può essere temporanea o dipendere da esigenze contingenti.
Che cos’è il comitato?
Il comitato è un organismo formato da un numero ristretto di persone costituito per portare a termine un’iniziativa, un compito d’interesse collettivo; il Codice civile stabilisce le regole di responsabilità degli organizzatori e dei componenti per la conservazione e la destinazione di eventuali fondi raccolti (artt. 39, 40, 41 e 42).
Se l’istituzione non profit ha come forma giuridica “Consorzio”, come procede alla compilazione del quesito 4?
Se l’istituzione non profit è un Consorzio di diritto privato, il rispondente deve barrare la modalità 8 “Altro”, specificando per esteso la forma giuridica. Nel caso in cui sia un Consorzio di cooperative sociali, il rispondente deve barrare la modalità di risposta 4 “Cooperariva sociale” e compilare il quesito 4.1 barrando la modalità corrispondente (4 “Consorzio di cooperative sociali”).
Che cos’è un consorzio di cooperative sociali?
Il consorzio di cooperative sociali è una società cooperativa avente la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. [L. 381/1991, art. 8]
Che cos’è un ente morale?
L’ente morale è un’istituzione non profit cui è riconosciuto il carattere di persona giuridica, soprattutto nella sfera del diritto privato. Attualmente questa denominazione non è più in uso.
Che cos’è un’impresa sociale?
L’impresa sociale è un’organizzazione privata, il cui status può essere acquisito da soggetti che esercitano stabilmente un’attività economica organizzata a fini di produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale. Fra i criteri imprescindibili al riconoscimento di tale status, si prevede l’assenza di fini di lucro. L’art. 2 del Decreto legislativo 155/2006 definisce i settori nei quali vengono prodotti o scambiati beni o servizi di utilità sociale.
Che cos’è il registro delle persone giuridiche?
È un registro istituito presso gli Uffici territoriali del Governo (ex Prefetture), le Regioni e le Province autonome, in funzione delle loro diverse competenze. Tramite l’iscrizione a tale registro le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica. [Art. 12 del Codice civile; L. 59/1997, D.P.R. 361/2000]
Chi sono i soci con diritto di voto?
Sono coloro che, con il voto espresso in assemblea, nominano le cariche associative, deliberano gli indirizzi e approvano i risultati della gestione degli amministratori dell’istituzione non profit.
Che cos’è l’organo direttivo?
Per organo direttivo si intende il soggetto istituzionale che sovraintende alle attività e alla gestione dell’istituzione non profit.
Quali istituzioni non profit prevedono l’organo direttivo?
Nell’ambito delle diverse forme giuridiche rappresentative del settore non profit alcuni esempi di organo direttivo sono rappresentati da: il Consiglio direttivo per le Associazioni, il Consiglio generale (detto anche Collegio dei fondatori o Consiglio dei fondatori o Comitato d’indirizzo) o in assenza di questo il Presidente per le Fondazioni, il Consiglio d’amministrazione per la Cooperativa sociale.