L'art. 21 del D.L. 31/05/2010 n. 78 (conv. L. 30/07/2010 n. 122), ha previsto l'obbligo per i contribuenti (titolari di partita Iva, fatte salve alcune eccezioni) di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA dell'anno 2014. Tale adempimento riguarda – per espressa previsione – anche gli enti non commerciali, compresi quelli che si avvalgono del regime forfetario della legge n. 398/91, sia per quanto attiene le fatture emesse, che per quelle d'acquisto che si riferiscono alla sfera commerciale (anche se in "398" non ne è prevista la registrazione). Eventuali spese promiscue possono essere comunicate per intero. Non si devono indicare le utenze (spese di elettricità, gas, telefono, ecc.) se costituiscono oneri promiscui.
Per le associazioni sportive dilettantistiche con opzione legge n. 398/91 corre l'obbligo di indicare i dati delle fatture emesse per pubblicità, sponsorizzazioni e diritti televisivi (in quanto per gli altri proventi non vige obbligo di emissione di fattura).
Qualora però l'associazione in "398", seppur esonerata, decida di emettere la fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l'obbligo di comunicare l'operazione tramite lo spesometro.
Per un approfondimento sull'obbligo dettato per la "398" si rimanda all'articolo di Patrizia Sideri, SPESOMETRO: OBBLIGO ANCHE PER GLI ENTI IN "398" , in Newsletter Flash n. 2bis/2014.
La comunicazione delle operazioni può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata (l'opzione va espressa nel modello stesso ed è vincolante per tutta la comunicazione).
L'adempimento ha per oggetto l'annualità 2014 che deve essere osservata anche per quelle associazioni che hanno l'esercizio sociale non coincidente con l'anno solare: si dovrà andare ad esaminare le fatture di due differenti annualità sportive, ricordando che per l'imposta sul valore aggiunto occorre sempre fare riferimento al periodo 1/1 – 31/12.
Come ormai consueto, l'invio dello spesometro avviene per via telematica. Coloro che vogliono approfondire questo argomento in scadenza, trovano i modelli e le istruzioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
SANZIONI: in caso di mancato invio della comunicazione, ovvero per l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, è prevista la sanzione da € 258,00 a € 2.065,00. E' possibile avvalersi del ravvedimento operoso.