La sentenza n. 144/4/2011 della Ctp di Reggio Emilia è intervenuta a salvaguardare il regime fiscale agevolativo, previsto dall’art. 90 della legge 27/12/2002 n. 289, agli organismi sportivi che hanno ottenuto il riconoscimento sportivo provvisorio dalla federazione sportiva nazionale (Fsn), disciplina sportiva associata (Dsa) o ente di promozione sportiva (Eps) a cui è affiliata, anche in assenza del certificato di iscrizione al registro del CONI. L’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia aveva contestato a un istruttore sportivo, per l’anno 2006, la qualificazione tributaria dell’importo percepito e considerato dal contribuente quale reddito diverso ex art. 67, 1° c., lett.m) T.U.I.R., disconoscendo tale natura e ritenendo il compenso da assoggettare alle ordinarie imposte sui redditi (quale compenso assimilato a redditi da lavoro dipendente) in assenza dello specifico riconoscimento in capo alla società/associazione erogante. * Pietro Canta - Ragioniere commercialista e Revisore contabile in Imperia
La sentenza n. 144/4/2011 della Ctp di Reggio Emilia è intervenuta a salvaguardare il regime fiscale agevolativo, previsto dall’art. 90 della legge 27/12/2002 n. 289, agli organismi sportivi che hanno ottenuto il riconoscimento sportivo provvisorio dalla federazione sportiva nazionale (Fsn), disciplina sportiva associata (Dsa) o ente di promozione sportiva (Eps) a cui è affiliata, anche in assenza del certificato di iscrizione al registro del CONI. L’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia aveva contestato a un istruttore sportivo, per l’anno 2006, la qualificazione tributaria dell’importo percepito e considerato dal contribuente quale reddito diverso ex art. 67, 1° c., lett.m) T.U.I.R., disconoscendo tale natura e ritenendo il compenso da assoggettare alle ordinarie imposte sui redditi (quale compenso assimilato a redditi da lavoro dipendente) in assenza dello specifico riconoscimento in capo alla società/associazione erogante. * Pietro Canta - Ragioniere commercialista e Revisore contabile in Imperia
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