Dal 1° gennaio 2010, per effetto delle disposizioni dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre 2009, cambia il tasso di interesse legale, con la riduzione di due punti percentuali, dal 3% all'1%. Tale disposizione ha effetto anche per il cosiddetto "ravvedimento operoso" delle imposte dovute e non pagate nei termini di legge. Pertanto dal 1° gennaio 2010 gli interessi di ravvedimento nei modelli F24 dovranno essere conteggiati all'1% esclusivamente per il ritardo del nuovo anno, mentre si continuerà ad utilizzare il tasso del 3% per il periodo 1/1/2008 - 31/12/2009 ed il 2,5% per il periodo antecedente dal 1/1/2004 al 31/12/2007). Rimane, invece, inalterata la sanzione di "ravvedimento" fissata al 2,5% se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza originaria, ovvero al 3% oltre tale termine ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Ricordiamo che i ravvedimenti operosi a fini Iva, per le associazioni che hanno optato per la legge n. 398/91, possono essere effettuati nel termine di 365 giorni dalla scadenza originaria (non essendo prevista, per tali soggetti, la dichiarazione annuale Iva). Nei prossimi giorni sarà disponibile la nuova versione della modulistica 2010 che per il ravvedimento tiene conto di quanto sopra.
Dal 1° gennaio 2010, per effetto delle disposizioni dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre 2009, cambia il tasso di interesse legale, con la riduzione di due punti percentuali, dal 3% all'1%. Tale disposizione ha effetto anche per il cosiddetto "ravvedimento operoso" delle imposte dovute e non pagate nei termini di legge. Pertanto dal 1° gennaio 2010 gli interessi di ravvedimento nei modelli F24 dovranno essere conteggiati all'1% esclusivamente per il ritardo del nuovo anno, mentre si continuerà ad utilizzare il tasso del 3% per il periodo 1/1/2008 - 31/12/2009 ed il 2,5% per il periodo antecedente dal 1/1/2004 al 31/12/2007). Rimane, invece, inalterata la sanzione di "ravvedimento" fissata al 2,5% se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza originaria, ovvero al 3% oltre tale termine ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. Ricordiamo che i ravvedimenti operosi a fini Iva, per le associazioni che hanno optato per la legge n. 398/91, possono essere effettuati nel termine di 365 giorni dalla scadenza originaria (non essendo prevista, per tali soggetti, la dichiarazione annuale Iva). Nei prossimi giorni sarà disponibile la nuova versione della modulistica 2010 che per il ravvedimento tiene conto di quanto sopra.
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