L’istituto della trasformazione ha subito radicali e incisive variazioni nel passaggio fra la disciplina del codice civile del 1942 e quella ridisegnata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6. Quella di maggior rilievo è la previsione , degli articoli 2500-septies e 2500- octies, mirata a legittimare le trasformazioni c.d. “eterogenee”. Le società per azioni,in accomandita per azioni e a responsabilità limitata possono ora trasformarsi in consorzi, società consortili, comunioni di azienda , associazioni non riconosciute e fondazioni; analogamente i consorzi, le società consortili, le comunioni di azienda , le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in società per azioni,in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. L’articolo 2500- septies prevede, fra l’altro, la trasformabilità delle società di capitali in associazioni non riconosciute, e non anche in associazioni riconosciute, mentre l’articolo 2500-octies prevede la trasformabilità in società di capitali delle sole associazioni riconosciute. In relazione a questa ultima fattispecie se ad attuare questa specie di trasformazione sono stati ammessi enti come i consorzi ( soggetti di diritto non personificati ) e perfino le comunioni di azienda ( che non sono neanche soggetti di diritto diversi ed autonomi rispetto alle persone dei comunisti ), ciò sta a significare che non occorre essere già persone giuridiche per trasformarsi in società di capitali, per cui sfugge la ratio di questa limitazione, della quale nella relazione accompagnatoria non è data spiegazione.
L’istituto della trasformazione ha subito radicali e incisive variazioni nel passaggio fra la disciplina del codice civile del 1942 e quella ridisegnata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6. Quella di maggior rilievo è la previsione , degli articoli 2500-septies e 2500- octies, mirata a legittimare le trasformazioni c.d. “eterogenee”. Le società per azioni,in accomandita per azioni e a responsabilità limitata possono ora trasformarsi in consorzi, società consortili, comunioni di azienda , associazioni non riconosciute e fondazioni; analogamente i consorzi, le società consortili, le comunioni di azienda , le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in società per azioni,in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. L’articolo 2500- septies prevede, fra l’altro, la trasformabilità delle società di capitali in associazioni non riconosciute, e non anche in associazioni riconosciute, mentre l’articolo 2500-octies prevede la trasformabilità in società di capitali delle sole associazioni riconosciute. In relazione a questa ultima fattispecie se ad attuare questa specie di trasformazione sono stati ammessi enti come i consorzi ( soggetti di diritto non personificati ) e perfino le comunioni di azienda ( che non sono neanche soggetti di diritto diversi ed autonomi rispetto alle persone dei comunisti ), ciò sta a significare che non occorre essere già persone giuridiche per trasformarsi in società di capitali, per cui sfugge la ratio di questa limitazione, della quale nella relazione accompagnatoria non è data spiegazione.
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