Con questa terza sezione si conclude la prima parte relativa alla disamina sullo stato delle verifiche fiscali che coinvolgono le attività sportive dilettantistiche: dopo aver esaminato, nella sezione 2, i principali rilievi sollevati in fase di verifica, passiamo quindi all'analisi della giurisprudenza.
Con questa terza sezione si conclude la prima parte relativa alla disamina sullo stato delle verifiche fiscali che coinvolgono le attività sportive dilettantistiche: dopo aver esaminato, nella sezione 2, i principali rilievi sollevati in fase di verifica, passiamo quindi all'analisi della giurisprudenza.
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Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026