CTP PISA 21/3/2014 n. 293 e CTP PISA 28/8/2013 n. 118: due recenti pronunce favorevoli al mondo sportivo offrono lo spunto per alcune riflessioni sull’accertamento
L'Agenzia delle Entrate non può disconoscere la qualifica di A.S.D. e riconsiderare l'ente come società commerciale (s.n.c.) in assenza di precisi indizi circa l'esistenza di un soggetto profit
L'Agenzia delle Entrate non può disconoscere la qualifica di A.S.D. e riconsiderare l'ente come società commerciale (s.n.c.) in assenza di precisi indizi circa l'esistenza di un soggetto profit
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Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026