La recente sentenza del Tribunale di Milano, che si annota, interviene sull'interpretazione dell'art. 67, co.1, lett. m) T.U.I.R.e segna un punto a favore dell'ENPALS. Nel caso di specie, per quanto è dato di capire dal testo della pronuncia, l’ente aveva ritenuto che i compensi erogati agli istruttori da una società sportiva dilettantistica a r.l. operante nel settore fitness e iscritta al registro Coni non fossero riconducibili ai redditi diversi secondo la previsione dell’art.67, co.1, lett. m) T.U.I.R. ed emetteva il ruolo per il recupero dei contributi previdenziali omessi. * Biancamaria Stivanello - Avvocato in Padova
La recente sentenza del Tribunale di Milano, che si annota, interviene sull'interpretazione dell'art. 67, co.1, lett. m) T.U.I.R.e segna un punto a favore dell'ENPALS. Nel caso di specie, per quanto è dato di capire dal testo della pronuncia, l’ente aveva ritenuto che i compensi erogati agli istruttori da una società sportiva dilettantistica a r.l. operante nel settore fitness e iscritta al registro Coni non fossero riconducibili ai redditi diversi secondo la previsione dell’art.67, co.1, lett. m) T.U.I.R. ed emetteva il ruolo per il recupero dei contributi previdenziali omessi. * Biancamaria Stivanello - Avvocato in Padova
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