Come ogni anno ricordiamo in questo periodo, il mondo sportivo non è soggetto al pagamento della tassa annuale di Concessione Governativa per la vidimazione dei libri sociali: oltre alle società di persone, alle società cooperative e di mutua assicurazione e agli enti non commerciali, sono infatti escluse dall'obbligo anche le società di capitali sportive dilettantistiche in virtù dell'esenzione introdotta dall’art. 90 co. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove si dispone che “gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”).
Da quest'anno tuttavia è stata introdotta nel nostro ordinamento la società sportiva dilettantistica lucrativa: pur nella consapevolezza che si tratta di una figura ancora di fatto "inesistente", mancando del riconoscimento sportivo da parte del CONI – che non ha ancora predisposto la relativa sezione speciale del Registro – giova comunque rilevare che alla stessa non si applica l'agevolazione riservata alla s.s.d. che le esonera dal pagamento della tassa.
Il tributo di cui stiamo parlando è relativo alla vidimazione dei registri e libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile): l'importo prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine ed è stabilito forfettariamente, prendendo come riferimento il capitale sociale presente al primo di gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito (quindi 2018). Rispetto agli anni passati non vi sono state modifiche, e dunque è pari a
Il pagamento va effettuato tramite modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo "7085" nella sezione Erario: oltre all’importo va indicato anche l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il 2018.