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    Home Notizie in Pillole Superbonus “spogliatoi”: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
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    Superbonus “spogliatoi”: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

    Redazione Fiscosport
    10 Settembre 2021
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      Si può accedere all'agevolazione fiscale della detrazione del 110% anche sulla parte di spogliatoi di nuova costruzione? E l'APE va fatta solo sugli spogliatoi o sull'intero edificio? L’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi di una a.s.d.

      Con la risposta n. 567 l’Agenzia interviene nuovamente in materia di Superbonus 110% chiarendo numerosi dubbi posti da un’associazione sportiva dilettantistica circa la possibilità di accedere al beneficio fiscale a seguito di lavori di efficientamento energetico sull’impianto sportivo.

      Dei chiarimenti offerti dall’Agenzia ricordiamo anzitutto la conferma – e ne abbiamo dato conto più volte anche su queste pagine, v. da ultimo Superbonus spogliatoi per impianto in concessione: l’Agenzia lo conferma – che non è di ostacolo il fatto che l’edificio non sia di proprietà dell’a.s.d. ma a questa sia dato in concessione.

      Di rilievo, inoltre, riteniamo siano altri due quesiti (e relative risposte):

      – uno è riferito alla possibilità per l’associazione – che nella ristrutturazione dell’impianto, per la parte adibita a spogliatoi, ha previsto un ampliamento dei locali – di imputare l’intera spesa (ristrutturazione dell’esistente più ampliamento) ai fini dell’agevolazione fiscale

      – l’altro riguarda il dubbio se la certificazione di prestazione energetica (APE) ante e post intervento debba interessare l’intero edificio o solamente la parte adibita a spogliatoi.

      Quanto al primo punto si ribadisce che la detrazione spetta solo per le spese effettuate su parti di edificio già esistenti, ed è pertanto esclusa per le spese relative all’ampliamento degli spogliatoi, ampliamento che va dunque inteso come nuova costruzione. Ne consegue l’onere per l’interessata di mantenere distinte le fatture relative all’intervento di ristrutturazione da quelle dell’ampliamento, o in alternativa di attestare i singoli importi riferibili all’uno e all’altro intervento.

      L’Agenzia sottolinea, inoltre, che il Superbonus si applica a condizione che i locali adibiti a spogliatoi, prima dell’intervento, siano dotati di impianto di climatizzazione invernale.

      Relativamente all’APE, poiché la parte dell’edificio adibita a spogliatoi non costituisce una autonoma unità immobiliare, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate la certificazione energetica ante e post lavori deve riguardare l’intero immobile esistente e non solamente la parte adibita a spogliatoi.

      Ne consegue, a nostro avviso, che sarà molto complesso poter fruire del Superbonus in tutti quei casi in cui gli spogliatoi siano parte integrante dell’impianto sportivo (ad es. palestre, palazzetti dello sport, piscine), mentre l’agevolazione pare più facilmente fruibile laddove lo spogliatoio costituisca edificio a se stante, situazione tipica degli impianti sportivi all’aperto (campi da calcio, rugby, impianti di atletica leggera ecc.)

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        Redazione Fiscosport
        La Redazione coordina le pubblicazioni sul sito dei Consulenti Fiscosport, un network di professionisti esperti in materie giuridico-fiscali di interesse per il mondo sportive e per il Enti del Terzo settore (network di cui fanno parte dottori e ragionieri commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, professori universitari, consulenti CONI). Alla Redazione compete anche la predisposizione della newsletter quindicinale inoltrata a chi si registra dal nostro sito: articoli di attualità e approfondimento, risposte ai quesiti, pubblicazione di sentenze e circolari ministeriali, guide e vademecum per il Consulente e/o Dirigente della società o associazione sportiva dilettantistica alle prese con le problematiche fiscali.

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