Ricordiamo che, per effetto della proroga al 31 ottobre della presentazione della dichiarazione dei Redditi e della dichiarazione IRAP è differito anche il termine per sanare omissioni, dimenticanze ed errori relativi all'invio del Modello EAS o alla richiesta di iscrizione nelle liste al 5 per mille.
Dell'istituto della remisione in bonis abbiamo scritto più volte e nel merito rinviamo pertanto ai numersi contributi apparsi in queste pagine.
La "pillola" di oggi ha il senso di un memo, per ricordare che il nuovo termine di presentazione della dichiarazioni dei redditi al 31 ottobre, stabilito con d.p.c.m. del 26 luglio 2017, ha comportato anche il differimento alla stessa data della scadenza per sanare il mancato invio del Mod. EAS oppure errori o dimenticanze nella procedura di iscrizione alle liste del 5 per mille.
Il termine di cui sopra riguarda gli enti che hanno l'esercizio fiscale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre: se invece l'associazione ha esercizio fiscale 1/7 – 30/6, il termine per sanare errori o dimenticanze relative al periodo a cavallo degli anni 2015/16 è scaduto il 31/03/17, mentre quello per la remissione in bonis per atti relativi al periodo 2016/2017 scadrà il 31/03/18.
La recente nota del Ministero del Lavoro dedicata all’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 affronta un tema destinato ad assumere particolare rilevanza con la piena operatività della disciplina fiscale del Codice del Terzo settore: il rapporto tra esercizio dell’attività in forma d’impresa, la qualifica dell’ETS come commerciale o non commerciale ai fini fiscali e conseguenti obblighi di iscrizione al Registro delle imprese