Entro il prossimo 17 marzo (scadenza prorogata al primo giorno lavorativo successivo in quanto il 16 marzo cade di domenica) deve essere versata la tassa annuale forfettaria relativa alla vidimazione dei libri sociali. Ma non riguarda le s.s.d.
Entro il prossimo 17 marzo (scadenza prorogata al primo giorno lavorativo successivo in quanto il 16 marzo cade di domenica) deve essere versata la tassa annuale forfettaria relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Si tratta di un versamento (il cui importo è di euro 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale a 516.456,90 euro, ovvero di euro 516,46 se superiore a 516.456,90 euro) che deve essere effettuato dalle società di capitali, con alcune eccezioni.
Tra queste vanno annoverate le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate a un/a FSN/EPS/DSA, a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dall'art. 90, l. 289/2002: le s.s.d.che rispettano questi requisiti sono dunque esenti dall'obbligo del tributo in questione.
Oggi, la tutela della salute e sicurezza sul lavoro si estende ben oltre il lavoro subordinato, coinvolgendo direttamente i co.co.co. sportivi e i collaboratori autonomi che operano negli impianti. In questo articolo facciamo chiarezza sull'ambito di applicazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza, analizzando gli obblighi prevenzionistici e le tutele concrete previste per chi svolge attività sportiva a titolo oneroso, e distinguendo tra i collaboratori che percepiscono importi superiori o inferiori a 5.000 euro, per i quali sono previste specifiche deroghe e semplificazioni