La data di consegna delle Certificazioni Uniche e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle stesse, che avrebbe dovuto essere, a regime, il 9 marzo scorso, è stata una prima volta prorogata al 31 marzo 2020 dal d.l. n. 9/2020.
In considerazione dei disagi ancora presenti a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 l’art. 22 del decreto legge n. 23/2020 ha previsto un nuovo termine di consegna: 30 aprile 2020, data entro la quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Lo stesso articolo, al secondo comma, dispone che non saranno applicate sanzioni nei confronti dei sostituti di imposta che trasmetteranno le certificazioni uniche in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.
Termine per la trasmissione telematica delle CU su redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata
La circolare A.d.E. n. 9 del 13 aprile 2020 conferma inoltre che il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è il 31 ottobre 2020.
Si riporta il testo integrale:
Il comma 6-quinquies dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 prevede, tra l’altro, che la trasmissione in via telematica delle Certificazioni Uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero entro il 31 ottobre.
Considerato che l’articolo 22 in esame fa esplicito riferimento al solo comma 6- quater dell’articolo 4 citato, il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è confermato al 31 ottobre 2020 (ovvero 2 novembre 32 2020).
Invero una diversa interpretazione, nel qual caso più restrittiva, contrasterebbe con la ratio dell’intero provvedimento legislativo volto ad agevolare gli adempimenti dei contribuenti.
Pertanto, il termine ultimo per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata – può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ordinariamente fissato al 31 ottobre di ciascun anno e, per il 2020, prorogato a lunedì 2 novembre 2020, essendo il giorno 31 ottobre sabato (cfr. articolo 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).