Il nuovo regolamento, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, individua nei soli soggetti autorizzati dallo Stato la facoltà di organizzare Corsi di formazione per assistenti bagnanti e nella Capitaneria di Porto di rilasciare il relativo brevetto.
Più in dettaglio, quanto al primo punto, l'art.3, specifica che i soggetti a cui compete la formazione di assistente bagnante marittimo sono quelli in possesso di autorizzazione statale alla data di entrata in vigore del decreto e quelli autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; per l'addestramento e la formazione di assistente bagnante in acque interne e piscine hanno invece competenza, oltre ai soggetti autorizzati dallo Stato, anche scuole, istituti di formazione, associazioni sportive, e ogni altro soggetto autorizzato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Al successivo art. 4 vengono poi individuati in dettaglio requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti che ne fanno richiesta, e per il rinnovo della medesima trascorsi i dieci anni di validità.
Dal che si deduce con evidenza che è venuto meno il monopolio finora in capo alla Federazione Italiana Nuoto (FIN), alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA) e alla Società Nazionale di Salvamento (SNS), unici organismi che, fino all'entrata in vigore del d.m., erano autorizzati a organizzare i corsi che consentivano di ottenere l’attestato di bagnino di salvataggio.
D'ora in poi, quindi, l'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e bagnante marittimo – che viene conseguita al termine del corso di formazione e previo superamento dell’esame che si svolge con le modalità descritte nell’art. 9 – verrà rilasciata dal Capo del compartimento marittimo competente.
Il corso deve avere una durata minima di 100 ore ed è suddiviso in un modulo teorico di venti ore, un modulo pratico di cinquanta ore e un tirocinio di trenta ore presso piscine, centri di formazione o stabilimenti balneari: l'art. 6 descrive minuziosamente le materie teoriche e le tecniche pratiche da acquisire.
Una volta conseguita l'abilitazione, è onere dell'assistente bagnanti rinnovare annualmente il certificato di idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività di salvamento in acque interne, piscine e marittime rilasciato da struttura sanitaria pubblica (art. 10).
Che succede dei brevetti acquisiti prima della decorrenza delle nuove norme (1 gennaio 2017)? Nelle disposizioni transitorie (art. 13) si stabilisce che
"3. A coloro che hanno conseguito, in base alle disposizioni previgenti, il certificato di abilitazione all’esercizio del mestiere di bagnino, il brevetto di assistente bagnanti, il brevetto di salvamento acquatico, rilasciati dai soggetti autorizzati dallo Stato, valido per le acque interne e le piscine, compete l’abilitazione di assistente bagnante in acque interne e piscine. – 4. A coloro che hanno conseguito, in base alle disposizioni previgenti, il certificato di abilitazione all’esercizio del mestiere di bagnino, il brevetto di assistente bagnanti, il brevetto di salvamento acquatico, rilasciati dai soggetti autorizzati dallo Stato, valido per il mare, compete l’abilitazione di assistente bagnante marittimo."
Il testo integrale del decreto, comprensivo dei tre allegati, può essere scaricato al link in calce al presente articolo.