Si tratta di un documento condiviso con il Ministero dello Sport, il CONI, il Comitato Paralimpico e le altre Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive”, con l’obiettivo – come si legge sul sito della Federazione Medico-Sportiva Italiana – di favorire la ripresa dell’attività sportiva, quale fondamentale strumento di prevenzione e tutela della salute fisica e mentale, in condizioni di sicurezza per l’atleta e, contestualmente, senza ulteriore aggravio del Sistema Sanitario Nazionale.
Le raccomandazioni hanno il fine ultimo di tutelare la salute degli atleti che sono stati infettati in modo più o meno intenso dal virus responsabile dell’attuale pandemia: a tal fine il documento distingue – all’interno della categoria degli atleti (stiamo parlando dei non professionisti) che già hanno conseguito il certificato di idoneità alla pratica dello sport agonistico – tra:
– atleti guariti dall’infezione da Covid-19, sia che questa sia stata accertata attraverso un test molecolare sia che venga dedotta dalla specifica sintomatologia presente nel soggetto
– atleti negativi al tampone molecolare o che non hanno sviluppato alcuna sintomatologia.
Quando il medico di medicina dello sport si trova in presenza di un soggetto rientrante nel primo gruppo, deciderà, sulla base della gravità della malattia, quali ulteriori esami diagnostici reputa necessari per la ripresa dell’attività sportiva in sicurezza per la salute dell’atleta; per l’atleta negativo non vengono invece indicate specifiche direttive.
Non entriamo qui nel merito degli specifici esami ai quali può doversi sottoporre l’atleta, il cui costo è, purtroppo, a suo carico…
Ciò che in questa sede giova sottolineare – e che va a sanare un dubbio frequente nei sodalizi sportivi ed espresso più volte anche nei quesiti dei nostri lettori (v. per tutti Rientro ai corsi dopo malattia: quale documentazione è necessaria?) – è quanto il documento esplicita a pagina 7 (v. l’allegato), dove si legge che il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica al termine dell’iter di accertamenti diagnostici viene fatto solo in caso di primo rilascio o di rinnovo dello stesso, mentre, se malattia e successiva guarigione avvengono in corso di validità del precedente certificato, il medico rilascerà un’attestazione di “Ritorno all’attività (Return to Play)” che va a integrare la documentazione di valutazione sanitaria dell’atleta.