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    Home Notizie in Pillole MODELLO EAS: QUANDO VA RIPRESENTATO ENTRO IL 31/3/2016
    • Notizie in Pillole

    MODELLO EAS: QUANDO VA RIPRESENTATO ENTRO IL 31/3/2016

    Pietro CANTA
    Pietro CANTA
    Rag. Commercialista in Imperia
    10 Marzo 2016
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      In base all'art. 30 del D.L. 185/2008, gli enti associativi in genere (e le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali o cooperative senza scopo di lucro) sono tenuti a rispettare - fatti salvi gli esoneri disposti dalla norma - gli obblighi di presentazione del MODELLO EAS nel termine di 60 giorni dalla costituzione (o dall'inizio attività, in caso di successiva acquisizione di partita Iva o successivo inizio della de-commercializzazione) e alla ripresentazione entro il 31 marzo dell'anno successivo, in caso di variazioni dati intervenute nell'anno solare precedente (31/03/2016 per le variazioni 1/1-31/12/2015).

      La ratio della norma è quella di permettere all'Agenzia delle Entrate di conoscere e di aver sempre aggiornati i dati delle associazioni che intendono avvalersi della de-commercializzazione delle quote associative e dei corrispettivi specifici connessi all'attività istituzionale.

      Tuttavia la ripresentazione del modello Eas entro il prossimo 31 marzo non riguarda la totalità delle associazioni che hanno subìto variazioni: si deve infatti avere riferimento solo ad alcuni dei dati a suo tempo comunicati. 

      Prima di tutto occorre evidenziare che non devono essere comunicate le variazioni già rese note all'Amministrazione finanziaria con le comunicazioni periodiche (es. variazione dati AA5/6 o AA7/11), né quelle che riguardano i punti n. 20, 21, 23, 24, 30, 31 e 33 del modello, in quanto dati la cui variazione non è considerata rilevante.

      Sarà più facile che sia chiamata a ripresentare il modello Eas un'associazione culturale rispetto a un'associazione sportiva dilettantistica o a un'associazione di promozione sociale iscritta al registro in quanto, per queste ultime, i soli dati richiesti nel modello "light" sono i campi: 3, 4, 5, 6, 20, 25 e 26.

      E' giusto precisare che però se l'ente rientra tra quelli che devono effettuare la ripresentazione dell'EAS, lo stesso deve essere ricompilato in ogni sua parte (se modello ordinario) e non limitatamente alle variazioni intervenute.

      Tra i soggetti esonerati dal modello Eas, ricordiamo i principali:
      – le fondazioni;
      – le pro loco che hanno optato per la legge n. 398/91;
      – le onlus di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97;
      – le organizzazioni di volontariato (L. 266/91) iscritte nei registri regionali che svolgono solo attività commerciali "marginali";
      – le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al registro Coni che non svolgono attività commerciali.

      Quest'ultima ipotesi di esonero ha creato più di un equivoco al momento dell'introduzione del nuovo obbligo, fino a quando la circolare 45/E del 29/10/2009 ha chiarito che per usufruire dell'esonero l'a.s.d. non deve svolgere nemmeno attività strutturalmente commerciali, intendendo per tali quelle de-commercializzate. Pertanto è esonerata l'a.s.d. iscritta al registro Coni che incassa esclusivamente dai propri associati solo quote associative.

      Purtroppo sono ancora molte le piccole realtà associative che, pur obbligate, non vi hanno adempiuto e non giova l'attuale situazione che non permette loro di ravvedersi se nel 2009 (data di entrata in vigore del D.L. 185/2008) o nel 2012 (ultima sanatoria – risoluzione n. 110 del 12/12/2012) non hanno provveduto alla presentazione telematica del modello. L'unica àncora di salvezza a vedersi assoggettare a IVA e a imposte dirette tutte le entrate (sia istituzionali che commerciali) è la cosiddetta REMISSIONE IN BONIS (art. 16 D.Lgs. 175/2014) che permette con il pagamento di una somma di € 258,00 (F24 cod. 8114) di usufruire di una sanatoria sull'omissione purché sia sanata nel termine della presentazione della dichiarazioni dei redditi (30/9/2016 per coloro che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare) con effetti dall'inizio del periodo d'imposta (2015, in questo caso). Nulla però che possa sanare le annualità 2011-2012-2013-2014 pienamente accertabili per coloro che hanno omesso un adempimento del quale – con ogni probabilità – ignoravano l'esistenza.

      Sarebbe auspicabile un intervento legislativo che permetta una riapertura della vecchia sanatoria ovvero la possibilità – magari limitatamente alle associazioni che hanno solo il codice fiscale e non svolgono neppur occasionalmente attività commerciale – di utilizzare  la remissione in bonis con effetto retroattivo (dal momento che non hanno nemmeno un termine di presentazione del modello Unico a cui far riferimento): sarebbe una bella apertura per coloro che fanno effettivamente attività senza scopo di lucro.

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        Pietro CANTA
        Pietro CANTA
        Rag. Commercialista in Imperia
        Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile, nel proprio studio di cui è titolare svolge sia attività rivolta a privati, ditte, imprese e società commerciali, che agli enti
        no profit, e in particolare alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
        Organizzatore e relatore in numerosi convegni in materia fiscale, con particolare attenzione al settore sportivo-dilettantistico.
        Fondatore nel 2000 della società Fiscosport s.r.l. e ideatore dell'omonimo sito, dal 2011 ne ha lasciato l'amministrazione, rimanendo socio e componente del comitato di redazione.

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