Con il d.l. 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening – in G.U. del 21-09-2021 n. 127) il governo ha introdotto il green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro.
L’obbligo – in vigore dal 15 ottobre fino al 31 dicembre – vale tanto per i lavoratori del pubblico impiego quanto per quelli del settore privato. E in questa seconda area rientrano anche tutti i lavoratori dello sport, senza distinzione tra dipendenti, collaboratori e anche volontari.
Quanto sopra si ricava dall’art. 3, comma 2 del decreto legge, ai sensi del quale
”La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”
La mancanza del certificato verde comporta che il lavoratore venga considerato assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro: per i giorni di assenza non gli verrà riconosciuto alcun tipo di retribuzione o compenso o emolumento.