Preso atto dell'attuale inflazione registrata nel 2015 che si attesta intorno allo 0,1 %, il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto a rivedere la misura del saggio degli interessi legali, così come dispone l'art. 2, co. 185, l. 23 dicembre 1996, n. 662: con il d.m. 11 dicembre 2015 (pubblicato in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2015), è stata dunque ulteriormente ridotta la misura del saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c., portata dallo 0,5% attuale allo 0,2% a partire dal 1° gennaio 2016.
Ricordiamo che il saggio legale d’interesse stabilito dall'articolo 1284 c.c. si applica non solo nei rapporti tra privati, se non stabilito diversamente, ma anche nei rapporti tra cittadino e Stato: con la conseguenza che, a partire dal 1 gennaio prossimo, gli importi da corrispondere al Fisco con ravvedimento operoso andranno calcolati applicando il nuovo, ridotto, interesse.