Tralasciando in questa sede le specifiche normative su spostamenti ammessi e non ammessi nei diversi periodi di vigenza del d.p.c.m. 3 dicembre 2020 (che vale fino al 15 gennaio 2021), segnaliamo la menzione anche dell’Attività sportiva tra le misure urgenti adottate ai fini del contenimento del contagio da coronavirus.
Il nuovo d.p.c.m. recepisce la regolamentazione già vista nel precedente, con una eccezione, che qui riportiamo (in grassetto le novità dal 3 dicembre):
d.p.c.m. 3 dicembre 2020 | d.p.c.m. 4 novembre 2020 |
Art. 1, comma 10, Lett. e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera | Art. 1, comma 9, Lett. e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva; |
Con un avviso del Segretario CONI agli organismi sportivi (qui allegato), questi vengono invitati a comunicare i calendari degli eventi e delle competizioni “di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale” fino al 31 gennaio 2021, specificando altresì l’ente organizzatore.
Il CONI riconoscerà conformi al d.p.c.m. quegli eventi che non solo hanno un preminente interesse nazionale o internazionale ma anche ai quali partecipano esclusivamente atleti tesserati come agonisti. Costoro o le associazioni/società di appartenenza, inoltre, dovranno presentare copia della certificazione medica per l’attività sportiva agonistica agli organizzatori degli eventi, certificazione che dovrà essere conservata presso il sodalizio sportivo di appartenenza.
Questa esternazione del CONI oltre che doverosa alla luce delle seppur poche variazioni del d.p.c.m. del 3 dicembre rispetto al precedente del 4 novembre, ha altresì valenza di richiamo agli organismi sportivi affinché definiscano con maggiore puntualità gli eventi e le competizioni di “preminente” interesse nazionale, rispetto ad alcune posizioni assunte nelle scorse settimane da alcuni di tali organismi sportivi tese ad ampliare la platea degli atleti partecipanti a eventi e alle relative sessioni di allenamento (anche comprensibilmente ma forse non proprio rispondenti alla norma).
Inoltre si rileva da questa comunicazione l’obbligo in capo alle a.s.d./s.s.d. che partecipano agli eventi di produrre il certificato medico agonistico dell’atleta: si tratta di un aggravio inspiegabile considerando che gli estremi del certificato medico sono già presenti nel tesseramento degli agonisti i cui dati vengono comunicati obbligatoriamente dalle a.s.d./s.s.d. di appartenenza all’ente organizzatore.