Le problematiche legate al meccanismo introdotto dalla legge di stabilità 2015 e ora previsto dall'art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972 erano già state affrontate con la circolare n. 1/E 2015 (v. Dedicata allo split payment la circolare n. 1/E dell'Agenzia delle Entrate) ma, come evidenziato in quella occasione, era rimasta irrisolta la questione delle fatture emesse dagli enti in "regime 398".
Il problema era assai semplice: i soggetti che si avvalgono di tale regime debbono versare solo il 50% dell’IVA che incassano, mentre con il regime dello “split payment” (ovvero il fatto che l’ente pubblico che riceve la fattura paga a chi la emette solo l’imponibile, e versa l’IVA direttamente all’Erario), l’IVA veniva versata per l’intero.
Ebbene, se era semplice il problema, altrettanto semplice è la soluzione dettata dalla Circolare n. 15/E del 13/4/2015 che esclude l’applicazione della scissione di pagamenti “alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi c.d. speciali”, tra i quali rientrano anche quelli che, "pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. Si tratta ad esempio:
…
– del regime di cui alla legge n. 398 del 1991;"
Per usufruire di tale esonero è sufficiente che l’associazione indichi nella fattura emessa all’ente pubblico la dicitura “operazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla Legge 16/12/1991 n. 398, non assoggettata a split payment ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/4/15”, o simile.
All'approfondimento delle questioni legate alla scissione dei pagamenti è dedicato uno specifico contributo pubblicato nella Newsletter Fiscosport n. 8/2015, del 23 aprile 2015.