Giovedì 9 luglio la Camera ha approvato la legge di conversione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), meglio conosciuto come “Decreto Rilancio”. Il testo (che può essere scaricato a questo link) dovrà essere approvato dal Senato entro il 18 luglio prossimo.*
Tra i tanti interventi a favore anche del mondo dello sport dilettantistico e del Terzo Settore (di cui abbiamo dato ampiamente notizia sulle pagine del nostro sito) segnaliamo in questa sede l’estensione – apportata in Commissione Bilancio della Camera e approvata in seduta plenaria – della detrazione fino al 110% per spese di ristrutturazione sostenute anche da società e associazioni sportive dlettantistiche.
La norma qui di interesse (si tratta dell’art. 119) elenca dettagliatamente quali siano gli interventi, volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici, la cui spesa dà diritto alla super-detrazione purchè sia sostenuta dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: se ne può leggere una chiara sintesi su sito del Governo.
Ciò che rileva ai nostri fini tuttavia non è tanto il tipo di intervento quanto la parte di immobile su cui si effettuano i lavori di efficientamento energetico, di riduzione rischio sismico o di installazione di impianti fotovoltaici: il bonus per a.s.d. e s.s.d. iscritte al Registro CONI spetta infatti unicamente per i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Può sorgere in proposito il dubbio su come sia possibile effettuare interventi con le caratteristiche richieste dalla legge quando si parla non già dell’intero edificio che ospita una palestra o un impianto sportivo ma di una sua porzione (lo spogliatoio, appunto). L’articolo 119 si riferisce infatti a “unità immobiliari”: “gli interventi … devono assicurare … il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)“.
Non rimane che attendere – necessario per la piena operatività dell’agevolazione – il decreto del Ministro dello sviluppo economico, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per gli interventi che accedono all’ecobonus 110% il decreto attuativo dovrà indicare – tra le altre cose – anche le modalità di trasmissione della asseverazione degli interventi ai requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato: è sperabile che da lì possano arrivare maggiori indicazioni circa i requisiti necessari per rendere operativa l’agevolazione anche per gli spogliatoi.
[Aggiornamento del 16 luglio: Il Senato ha approvato oggi, 16 luglio 2020, senza modifiche, il testo licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati]