La scadenza del secondo semestre 2017, per effetto della proroga rispetto alla scadenza naturale del 28/02/2018, è stata fissata al 6/4/2018, sessanta giorni dopo la pubblicazione delle specifiche tecniche (provvedimento Agenzia Entrate n. 29190 del 5/2/2018), nel rispetto di quanto previsto dallo statuto del contribuente. Il nuovo spesometro, denominato "light", presenta alcune novità significative:
– la possibilità per tutte le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente, di comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti;
– viene limitato il numero delle informazioni da trasmettere, in quanto diviene facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti. I dati obbligatori sono: la partita Iva (o codice fiscale se i rapporti sono con soggetti privati o enti non titolari di partita iva), la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota applicata, l'imposta o l'eventuale tipologia di esenzione.
Entrando subito nelle specifiche agevolazioni delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ricordiamo che l'art. 4 del D.L. n. 193/2016 ha modificato, con decorrenza 1/1/2017, l'art. 21 del D.L. 78/2010, le norme del "vecchio" spesometro che richiedeva si tenesse conto di "tutte le operazioni attive e passive effettuate".
Il nuovo spesometro (sia per il 2017 che poi per il 2018) fa riferimento a "tutte le fatture emesse … e … quelle ricevute e registrate". L'obbligo di indicazione nello spesometro riguarda le fatture d'acquisto registrate e non più tutte le operazioni passive. Siccome i soggetti in "regime 398" non sono tenuti alla registrazione delle fatture d'acquisto, gli importi di tali documenti non devono più essere più inclusi nello spesometro. A conferma la circolare n. 1 del 7/2/2017, punto 4, relativo alla trasmissione telematica delle fatture emesse, che stabilisce che i soggetti in "398" non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo di registrazione; al successivo punto 5, relativo appunto allo spesometro, precisa che "i chiarimenti riportati nei paragrafi precedenti e relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali … valgono anche per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati fattura del novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010".
Per cui le associazioni in "regime 398" presentano entro il 6/4/2018 per via telematica lo spesometro solo con riferimento ai dati delle fatture emesse, mentre le a.s.d. e le s.s.d. in regime semplificato o ordinario dovranno provvedere all'invito anche con riferimento alle fatture d'acquisto.
In secondo luogo ricordiamo che l'art. 1-ter, comma 1 del D.L. n. 148/2017 ha previsto la non applicazione di sanzioni per gli "spesometri" errati o incompleti del primo trimestre 2017, se regolarizzati entro il prossimo 6/4/2018.