Diciamo subito che la ripresentazione del Modello EAS è sempre necessaria quando quando vi sia stata la perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria: e in questo caso il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
Se invece nel corso del 2016 – a prescindere dal periodo di durata dell'esercizio sociale – vi sia stata una variazione di dati precedentemente comunicati, il termine è quello del 31 marzo 2017. Si consideri che se si verifica questa ipotesi, è necessario compilare tutti i campi, compresi quelli relativi ai dati che non hanno subito modifiche.
Quali sono le variazioni che non richiedono l'invio di un nuovo modello? Quelle che riguardano:
• proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità;
• costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi;
• ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente;
• numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso;
• erogazioni liberali ricevute;
• contributi pubblici ricevuti;
• numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi effettuate
• dati relativi all’ente, cioè dati anagrafici dell’ente non commerciale (Sede, P. IVA etc.), e
• dati relativi al Rappresentante legale, cioè variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente.
Come ricordato, la scadenza per i soggetti obbligati è il 31/03/2017, e la presentazione avviene mediante apposito software disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (direttamente tramite Fisconline o tramite intermediario abilitato su Desktop Telematico).
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Sottolineiamo ancora una volta che il modello EAS riveste una importanza basilare per poter "decommercializzare" le quote e i corrispettivi specifici e per poter quindi accedere alle agevolazioni fiscali (art. 148 T.U.I.R. e art. 4 d.p.r. n. 633/72). Ne sono esonerate: le organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri 266/91), le pro-loco che hanno optato per la l. 398/91 e le associazioni sportive dilettantistiche che siano iscritte al CONI, che abbiano solo quote associative e che non decommecializzano i corrispettivi specifici.