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Home Approfondimenti L'ordinanza della Regione Toscana del 3 luglio regolamenta anche il ballo e...
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L’ordinanza della Regione Toscana del 3 luglio regolamenta anche il ballo e lo sport di contatto

Stefano ANDREANI
Dottore Commercialista in Firenze
3 Luglio 2020
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    A partire dal 3 luglio in Toscana possono riprendere numerose attività sospese durante l'emergenza pandemica da COVID-19 e nella fase immediatamente successiva. Si tratta di cinema, spettacoli, saune, utilizzo delle carte da gioco, e altro; per quanto di interesse delle a.s.d. affrontiamo qui le disposizioni che riguardano il ballo e lo sport di contatto.

    1. Ballo

    L’ordinanza – che trovate qui allegata – recita:

    “nel territorio toscano a decorrere dal 3 luglio 2020, è consentito in tutti gli spazi all’aperto quali ad es. discoteche e locali assimilabili destinati all’intrattenimento, sagre, feste paesane, balere e stabilimenti balneari il ballo di coppia, senza distanziamento, solamente tra congiunti”

    Si pongono quindi due problemi:

    – chi sono i congiunti?

    – come fa il gestore dello spazio all’aperto a controllarlo?

    La questione di chi siano i congiunti e di come lo si possa controllare è stata affrontata in modo molto approfondito quando l’art. 1 del D.P.C.M. del 26/4/20 ha stabilito che “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da … situazioni di necessità … e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti”.

    Per quanto riguarda chi siano i congiunti non esiste una definizione giuridica, anche perché norme e sentenze parlano sempre e solo non di congiunti ma di “prossimi congiunti”; il riferimento, dopo alcune dichiarazioni ufficiali ma informali di due ministri, che avevano proposto una lettura più estensiva, non può che essere quanto il Governo ha scritto nelle proprie FAQ (quindi interpretazione autentica, essendo la risposta di chi ha emanato la disposizione), ovvero che si tratta delle “persone che sono legate da uno stabile legame affettivo”, e che “la relazione stabile affettiva non comprende  gli amici”.

    Per quanto invece riguarda come lo si possa controllare, all’epoca venne risolta dalle forze dell’ordine richiedendo di autocertificarlo, senza peraltro poter nemmeno chiederne il nome del congiunto in questione, per rispetto della normativa sulla privacy.

    Insomma, come spesso durante questo lockdown l’applicazione è stata affidata al buon senso della gente e di chi la deve controllare, e i risultati sono stati generalmente più che buoni; e la brevità del tempo di applicazione delle varie norme ha fatto sì che non vi sia stato il tempo, né la necessità, di approfondire.

    E quindi cosa fare ora?

    Sul fronte dei singoli, la regola è chiara, sta a ciascuno di essi di comportarsi come ritiene corretto, assumendosene la responsabilità.

    Dal punto di vista del gestore, si ritiene che sia opportuno acquisire la dichiarazione scritta delle coppie interessate di essere “congiunti”.

    2. Sport di contatto

    L’ordinanza recita:

    “è consentita la ripresa degli sport di contatto sul territorio regionale nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida per la ripresa dello svolgimento degli sport di contatto di cui all’allegato 2”.

    E il citato allegato 2 (v. allegato), oltre a stabilire strette norme igieniche, che “dovrà essere rilevata la temperatura corporea” e “Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva … dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni”, stabilisce l’obbligo di:

    “mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica”.

    È quindi chiaro che negli sport di contatto non è necessario rispettare il distanziamento, salvo il rispetto delle altre regole e della distanza minima di un metro (il Decreto ribadisce che è “raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri”) quando non si fa attività.

    Per quanto in particolare riguarda la danza sportiva, si veda qui sotto.

    3. Confrontando le due disposizioni: quali quindi le regole per il ballo?

    A meno di ventiquattro ore dall’emanazione del Decreto, che si applica poche ore dopo, non si può pretendere di dare istruzioni assolutamente certe e rassicurare al 100% chi le vorrà applicare; tuttavia in base alle considerazioni sinteticamente svolte qui sopra si ritiene che un’applicazione ragionevole sia la seguente:

    a) ballo quale attività ludica: nei locali all’aperto si può ballare solo fra congiunti, e congiunti sono le persone legate la “stabili legami affettivi” con esclusione degli amici; l’unico rapporto di cui si è parlato nelle sedi ufficiali è il fidanzamento, termine che nel 2020 fa un poco sorridere …. Si ritiene che tale qualità di “congiunti” possa essere dichiarata al gestore, sul quale ci sembra che non ricadano ulteriori obblighi;

    b) ballo quale attività di danza sportiva organizzata da a.s.d./s.s.d.: lezioni, allenamenti, gare di danza si possono fare con contatto, rispettando le specifiche norme igieniche e il metro di distanza quando non si fa attività.

    Ciò premesso, considerando le modalità nelle quali si svolge abitualmente l’attività delle associazioni che praticano la danza sportiva, si ritiene che:

    – da un lato sia decisamente difficile sostenere che si stia facendo allenamento ove si vada soli, in coppia o in gruppo in un locale da ballo …

    – dall’altro lato non si vedono invece particolari problemi se una a.s.d. o una s.s.d. che pratica danza sportiva, o più a.s.d./s.s.d. congiuntamente, prendano in gestione per un breve periodo o per una sola serata uno spazio, possibilmente all’aperto, per svolgere lezioni/stage/sedute di allenamento.

    Il tutto, lo ripetiamo, al di là del doveroso rispetto delle specifiche disposizioni, nell’ambito della ragionevolezza e rispetto degli altri, proseguendo nel comportamento che, in Toscana e non solo in Toscana, la stragrande maggioranza dei cittadini ha tenuto e sta tenendo, con gli ottimi risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

    Documenti Allegati

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      Ordinanza_del_Presidente_n.70_del_02-07-2020
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      Stefano ANDREANI
      Stefano ANDREANI
      Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario. Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana. Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti. È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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