Entrambi gli adempimenti sono da eseguire telematicamente (non è ammessa la consegna del modello cartaceo) tramite Fisconline ovvero tramite Entratel (nel caso di invio tramite intermediario abilitato o quando i collaboratori sono più di 20, per il modello 770).
Mentre non ci sono grosse novità per i modelli Unico, da quest'anno per il modello 770 semplificato è in atto lo sdoppiamento del modello, dal momento che le certificazioni uniche (in scadenza il 7/3/2016) sono considerate parte integrante del modello 770 semplificato e non devono più essere riportate su quest'ultimo.
Fino all'anno di riferimento 2014 (modello 770/S/2015) il 770 riportava infatti sia i dati dei percipienti che quelli delle ritenute versate; da quest'anno (anno d'imposta 2015) invece non vengono più riportati i dati delle certificazioni. In pratica, le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno erogato solo compensi agli sportivi dilettanti di cui all'art. 67, co. 1, lett. m) T.U.I.R. non sono più tenute alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (mentre continuano a dover inviare le CU).
Le associazioni pertanto dovranno semplicemente indicare nel modello 770 semplificato i dati delle ritenute operate nei confronti di professionisti (es. commercialista, avvocato, ingegnere, ecc.) oppure delle ritenute a titolo di imposta o di acconto e delle relative addizionali regionali e comunali per eventuali compensi in eccedenza ai 7.500 euro.
Un adempimento che ha perso di fatto ogni significato, perché se prima serviva per imputare a ogni singolo professionista o sportivo dilettante – anche se indirettamente – una ritenuta, ora sarebbe più che sufficiente personalizzare in qualche modo il modello F24 con il codice fiscale del percipiente, piuttosto che dover presentare una dichiarazione dei sostituti che – nel nostro caso in esame – si riduce a una mera elencazione di modelli F24 già in possesso dell'Agenzia e riproducibile in cassetto fiscale.
Una cosa semplice, senza troppo riempirsi la bocca di "semplificazioni".