L’avvocato generale Jacobs ha già depositato il 14 marzo 2006 per la seconda volta le proprie conclusioni, ritenendo che la VI direttiva IVA vieta l’imposta italiana (IRAP) poiché duplica le imposte già in vigore.
La causa in oggetto è la C 475/03 per la violazione dell’art. 33 della VI direttiva IVA n. 77/388 CEE, che vieta agli stati membri di introdurre ogni tipo di tassa o imposta che possieda le caratteristiche di imposta sugli affari. La questione è stata sollevata presso la Corte di Lussemburgo dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona in seno ad un ricorso presentato nel 2001.
Anche il primo Avvocato generale Christine Stix-Hackl, il 14/03/2006 ha ritenuta valida la tesi di Kacops, poiché l’IRAP ha, in linea di massima, le medesime caratteristiche dell’imposta sul valore aggiunto, e pertanto ha chiesto alla Corte di fare dichiarare l’IRAP come incompatibile con la VI direttiva IVA CEE.
Se la Corte europea in sede definitiva dovesse dichiarare tale incompatibilità dell’IVA con le norme tributarie italiane ed europee si dovrebbe aprire la strada dei rimborsi dell’imposta versata.
Secondo l’avvocato generale necessita, che nel frattempo, il diretto interessato abbia:
– presentato nei termini di legge (entro 48 mesi dal relativo versamento) idonea istanza di rimborso;
– agito in giudizio presso la commissione tributaria;
– in alternativa, promosso un equivalente ricorso amministrativo.
La dottrina ritiene (si veda, peraltro, la circolare della Fondazione Luca Pacioli n. 8 del 03/04/2006) che per coloro che ancora non avessero provveduto di porvi rimedio presentando l’istanza di rimborso (si veda in seguito) e poi trascorsi 90 giorni, senza averne ottenuta la risposta (formazione del silenzio rifiuto), presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale di competenza.
Se in sede di prossimo versamento dell’IRAP, in seno al modello Unico ENC 2006, ancora la Corte europea non si fosse pronunciata definitivamente, occorre versare l’imposta e poi procedere con le modalità suddette (questo il consiglio della dottrina).
Pertanto, in attesa di tutto ciò, esaminiamo di seguito il caso di un ente non commerciale sportivo in regime speciale L. 398/1991 alle prese con l’IRAP nel modello UNICO ENC 2006
Enti sportivi che svolgono anche attività commerciale (in regime L. 398/1991)
SEZIONE I – ATTIVITA’ NON COMMERCIALE DEL QUADRO IQ (IRAP)
Nel rigo IQ1 (sezione I attività istituzionale) l’ente sportivo deve indicare le retribuzioni dei dipendenti (nei successivi righi le indennità per i redditi assimilati e i compensi occasionali a terzi).
Se l’ente non profit esercita anche attività commerciale, le retribuzione vanno ridotte (ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446) dell’importo che è riferibile all’attività commerciale.
Peraltro, le istruzioni ministeriali al rigo precisano che:
<<Qualora gli emolumenti non siano specificatamente riferibili alle attività commerciali, il suddetto ammontare è ridotto dell’importo forfetariamente imputabile alle attività commerciali determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell’IRAP e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Non concorrono a formare la base imponibile gli emolumenti relativi a dipendenti o collaboratori che prestano servizio in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.>>.
SEZIONE III – ATTIVITA’ COMMERCIALE IN REGIME L. 398/1991 DEL QUADRO IQ (IRAP)
Per l’attività commerciale (e solo per essa) occorre sommare i seguenti elementi:
– il reddito di impresa in regime forfetario (3% delle entrate commerciali dell’esercizio);
– l’eventuale ammontare delle retribuzioni sostenute per personale dipendente e assimilato nell’esercizio inerente la sola attività commerciale;
– l’ammontare dei compensi spettanti per collaborazioni occasionali inerenti la sola attività commerciale;
– gli interessi passivi.
Costi promiscui
– alcuni costi (personale dipendente e autonomo, interessi passivi, possono avere natura promiscua, per cui vanno imputati solo per la quota inerente l’utilizzo in attività commerciali.
A tal fine occorre calcolare detta quota moltiplicando il coefficiente (entrate commerciali/totale entrate) per i costi di natura promiscua e inserire nella base imponibile IRAP solo la quota così ottenuta (la parte residua, invece, va computata nella base imponibile IRAP relativa all’attività istituzionale).
Nella modulistica fiscosport una fac.simile di istanza di rimborso Irap