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L’art. 11 del d.l. n. 149/2020 emanato successivamente modifica e integra la predetta disposizione, aggiungendo nuovi codici ATECO all’allegato 1 del d.l. 137/2020 ed estendendo la sospensione dei contributi dovuti nel mese di novembre 2020 ad altre categorie di datori di lavoro con unità produttive od operative nelle aree/Regioni identificate “Rosse” ai fini dell’emergenza epidemiologica e appartenenti ai settori individuati in uno specifico allegato 2.
Va subito all’occhio come la disposizione del primo decreto faccia riferimento ai contributi relativi al mese di novembre (e quindi dovuti nel mese di dicembre), mentre il secondo ai contributi dovuti nel mese di novembre. Sicuramente necessario a questo punto l’intervento dell’Istituto di Previdenza o del Ministero del Lavoro.
INPS interviene prima in data 12/11/2020 con la circolare n. 128 (ricordiamo che normalmente le circolari dell’INPS vengono emanate dopo essere state condivise con il Ministero del Lavoro), circolare che il giorno dopo viene sospesa e annullata (e nella serata del 13 novembre oscurata dal sito dell’Istituto), per far posto, sempre in tarda serata del 13/11/20, alla circolare n. 129 che la sostituisce.
Non entriamo nel merito di quanto riportava la circolare 128/2020 poi annullata (alcune disposizioni completamente discordanti da quelle legislative), ma vediamo brevemente i termini della nuova circolare 129/2020 che comunque ci ha messo del suo nel modificare (ma oramai siamo abituati) una disposizione Legislativa con un documento di prassi.
- definisce in maniera chiara che la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali si riferisce a quelli in scadenza nel mese di novembre 2020 (prima prossima scadenza il 16/11/20);
- conferma che la sospensione non vale relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL (in merito il d.l. 137/2020 diceva una cosa e il d.l. 149/2020 un’altra)
- afferma che la sospensione in trattazione opera anche per le rateazioni dei debiti in fase amministrativa (le richieste di dilazione di pagamenti) concesse dall’INPS e in scadenza nel mese di novembre 2020
- afferma, al contrario, che la sospensione NON opera rispetto alla terza rata in scadenza nel mese di novembre, riferita alla rateizzazione richiesta a fronte delle sospensioni contributive effettuate in seguito a COVID-19 come determinate dai d.l. 18/2020 – 23/2020 – 34/2020 – 104/2020 – (figli e figliastri…)
- specifica che i datori di lavoro possono usufruire delle sospensioni dei versamenti contributivi in relazione ai dipendenti che operano nelle sedi delle aziende ubicate nelle zone colpite dall’emergenza (datori di lavoro con sede di lavoro in zona “rossa” non usufruiscono della sospensione per unità della propria azienda ubicata in zona “gialla”);
- specifica (mettendo le mani avanti) che l’eventuale variazione nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancione e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla circolare 129/2020 (… a buon intenditore: per Toscana e Campania)
- conferma la disposizione legislativa che i versamenti dei contributi sospesi dovranno essere effettuati in una unica soluzione entro il 16/03/2021 (senza sanzioni e interessi), anche mediante rateizzazioni (massimo quattro) ma con il versamento della prima entro il 16/03/2021
- precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi e sospesi in quanto ricadenti nel mese di Novembre 2020 (quelli di cui al precedente punto 3.), dovranno essere versate in una unica soluzione entro il 16/03/2021.
Invece non entra nel merito di come tecnicamente occorre valutare l’attività “prevalente” definita dal legislatore all’art.13 del d.l. 137/2020, per definire i datori di lavoro nel contesto dei Codici ATECO di cui all’allegato 1 ed all’allegato 2 del d.l. 149/2020.
Aspettiamo nuova circolare?