Nel nuovo quadro delineato dalla riforma del lavoro sportivo in vigore dal 1 luglio è ormai chiara la netta distinzione tra prestazioni rese dal volontario - che opera gratuitamente fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate - rispetto a chi svolge attività sportiva dilettantistica remunerata e quindi nel contesto di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art.25 d.lgs. 36/21. Il nuovo assetto determina importanti novità anche sul trattamento dei rimborsi spese di trasferta che risponde a criteri differenziati per volontari e lavoratori, inquadrati con contratto subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Proviamo a fare chiarezza per capire quando i rimborsi siano fiscalmente esenti e quindi non concorrano a formare il reddito per il percipiente, nell’uno e nell’altro caso
Nel nuovo quadro delineato dalla riforma del lavoro sportivo in vigore dal 1 luglio è ormai chiara la netta distinzione tra prestazioni rese dal volontario - che opera gratuitamente fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate - rispetto a chi svolge attività sportiva dilettantistica remunerata e quindi nel contesto di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art.25 d.lgs. 36/21. Il nuovo assetto determina importanti novità anche sul trattamento dei rimborsi spese di trasferta che risponde a criteri differenziati per volontari e lavoratori, inquadrati con contratto subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Proviamo a fare chiarezza per capire quando i rimborsi siano fiscalmente esenti e quindi non concorrano a formare il reddito per il percipiente, nell’uno e nell’altro caso
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