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Home In Evidenza L'assicurazione infortuni per i co.co.co. amministrativo-gestionali
  • In Evidenza
  • Lavoro e previdenza

L’assicurazione infortuni per i co.co.co. amministrativo-gestionali

Franca FABIETTI
Dottore Commercialista in Roma
17 Ottobre 2023
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    Anche i lavoratori sportivi, così come tutte le altre categorie di lavoratori, devono essere tutelati contro gli infortuni attraverso un sistema assicurativo. All'interno del mondo sportivo tuttavia si deve distinguere tra co.co.co. sportivi e co.co.co. amministrativo-gestionali, posto che l'assicurazione INAIL è obbligatoria solo per quest'ultima categoria

    Collaborazioni Coordinate e continuative sportive

    Il d.lgs. 120/2023 (c.d. correttivo bis) modifica il comma 3 dell’art. 34 del d.lgs. 36/0021 inserendo “Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n, 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.”

    Le co.co.co sportive non sono, dunque, soggette all’assicurazione INAIL, in quanto coperte dall’assicurazione collegata al tesseramento (sul punto v. B. Stivanello, La tutela assicurativa del co.co.co. sportivo)

    Collaborazioni coordinate e continuative amministrativo gestionali

    Riguardo invece alle collaborazioni coordinate e continuative amministrativo gestionali, l’art. 37, comma 2, del d.lgs. 36/2021 stabilisce che “Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 [co.co.co. A/G]  si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38  secondo i criteri stabili con il decreto di cui all’art. 34 comma 1, secondo periodo.”

    I co.co.co. amministrativo-gestionali, per i quali non vige l’obbligo del tesseramento, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente sul quale, però, grava per l’intero l’obbligo del versamento.

    Ai fini dell’assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti a essa collegati:

    • apertura la posizione INAIL inviando tramite il sito www.inail.it la denuncia di inizio attività;
    • comunicazione all’INAIL, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, del totale dei compensi erogati; pagamento entro il 16 febbraio del saldo del premio dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

    L’esclusione INAIL non opera, quindi, per le co.co.co. amministrativo-gestionali che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva, non sono ricomprese tra le figure di lavoro sportivo.

    Tabella di riepilogo

    Tipologia rapporto di lavoroAssicurazione INAILDisciplina obbligo assicurativo
    Lavoro subordinatoSID.P.R. n. 1124/1965; in attesa del decreto del MLPS, adottato di concerto con il MEF e con l’autorità delegata in materia di sport, su proposta del INAIL che stabilisca le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo
    Lavoro autonomo professionale (P.IVA)NO 
    Co.co.co. sportivaNO 
    Co.co.co. A/GSIArt. 5, commi 2 e 3 del d.lgs. 38/2000 secondo i criteri che saranno stabiliti con il decreto del MLPS, adottato di concerto con il MEF e con l’autorità delegata in materia di sport, su proposta del INAIL che stabilisca le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo
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      Franca FABIETTI
      Franca FABIETTI
      Dottore commercialista e revisore, opera dal 2000 dedicandosi alla consulenza aziendale. Le altre aree di specializzazione riguardano la consulenza del lavoro e la formazione Membro commissione diritto del lavoro ODCEC Roma. Collabora con la rivista online Fiscosport.

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      ISSN sito web: 2974-9948
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