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Home Giurisprudenza La S.C. disconosce la natura sportiva di una s.s.d.: analisi di Cass....
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La S.C. disconosce la natura sportiva di una s.s.d.: analisi di Cass. pen. n. 38800

Stefano ANDREANI
Dottore Commercialista in Firenze
14 Novembre 2024
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    «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova»: è una nota citazione attribuita ad Agatha Christie, fatta propria dalla Cassazione; ed è da tenere ben presente da parte delle a.s.d.

    In realtà nella sentenza 38800 della Terza Sezione Penale del 22 ottobre 2024 di indizi ve ne sono molto più di tre, ma il principio ci pare ben chiaro, e conferma quanto diciamo da sempre (e stiamo ripetendo più volte nel Master in diritto dello sport dilettantistico in corso in questi mesi): teniamo ben presenti i rilievi che vengono abitualmente fatti in sede di controllo e, anche se presi singolarmente possono non essere sufficienti a supportare un accertamento, sommandoli il risultato può cambiare radicalmente.

    In estrema sintesi la sentenza giunge a confermare quanto deciso dal Tribunale di Forlì e successivamente dalla Corte d’Appello di Bologna, ovvero che la s.s.d. in questione non fosse meritevole delle agevolazioni di settore ma dovesse essere considerata impresa commerciale, sulla base di una lunga serie di indizi.

    Ben pochi di essi, ad avviso nostro e se abbiamo ben compreso nemmeno della Suprema Corte, sufficienti da soli a giustificare la decisione, ma tutti assieme formano una struttura assolutamente solida.

    I rilievi della Corte

    Vediamoli in sintesi (come sempre, in corsivo le citazioni letterali dalla sentenza):

    a) l’opzione per il regime di cui alla legge 398/1991 non è stata manifestata nella dichiarazione IVA [ovvero, più correttamente, nella dichiarazione dei redditi, atteso che dalla dichiarazione IVA in regime 398 esiste l’esonero, n.d.a.], né è stata inviata la comunicazione alla SIAE, né, per quanto riguarda l’esercizio di tale opzione mediante comportamenti concludenti “sono stati né indicati, né allegati -né tantomeno giudizialmente accertati – elementi integranti detto comportamento“

    b) “la società … svolgeva la propria attività all’interno dei locali siti in … senza soluzione di continuità con la … Srl, società di natura commerciale – le cui quote erano state acquisite nel 2013 dall’imputato insieme a un altro socio – , con la quale aveva stipulato un contratto di affitto di azienda, subentrando nella gestione della palestra privata“

    c) “gli avventori accedevano alla palestra tramite badge, fruivano di specifiche prestazioni di fitness individuale non riconducibili a pratiche dilettantistiche“

    d) “le ricevute per tali prestazioni erano impersonali e quindi non idonee ad escludere che tra i fruitori ci fossero soggetti non associati“

    e) “le attività promozionali promosse dalla società – sostanziandosi in inviti al pubblico all’iscrizione “in palestra” anche per periodi molti brevi, con scontistica sui corsi di iscrizioni in occasione di determinate festività (ad esempio San Valentino e Halloween) e con un periodo gratuito in caso di procacciamento di ulteriori clienti da parte degli iscritti – avevano il carattere di offerte commerciali poiché fondate su logiche chiaramente concorrenziali“

    f) “la società … non aveva mai effettuato attività di promozione e diffusione dell’attività sportiva dilettantistica“

    g) “non aveva mai tenuto corsi di addestramento per l’avvio o l’educazione allo sport“

    h) “non aveva mai partecipato a gare, tornei, campionati o competizioni sportive, né mai ne aveva promosso l’organizzazione“

    i) “A fronte di tale apparato argomentativo … il ricorrente … non ha allegato elementi di fatto indicativi della coerenza dell’attività svolta con la forma societaria assunta – quali, ad esempio, lo svolgimento di attività tipiche di un’associazione sportiva dilettantistica“

    l) “… ha confezionato censure di natura fattuale, che, laddove contestano la valutazione della prova in ordine alla attività concretamente svolta dalla società, si limitano ad eccepire, in maniera generica e assertiva, la lacunosità del compendio probatorio, sollecitando una diversa valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento“

    m) “l’imputato, dopo pregresse esperienze di società di persone o di capitali, dal 2015 abbia continuato a svolgere quelle medesima attività cambiando, però, la forma societaria, optando per la società sportiva dilettantistica“

    n) “la società, subito dopo la sua costituzione, aveva stipulato un contratto di affitto con la … Srl (pure riconducile all’imputato), la quale, essendo una società di capitali svolgente attività commerciale, sarebbe stata soggetta all’ordinario regime fiscale in materia di i.v.a.“.

    Il commento

    Come abbiamo scritto subito all’inizio, una buona parte di tali elementi, presi singolarmente, potrebbero essere contestati più o meno (alcuni, decisamente meno …) agevolmente:

    – il fatto che l’opzione per il “regime 398” si manifesti per comportamenti concludenti e siano irrilevanti la comunicazione in dichiarazione e la raccomandata alla SIAE è pacifico

    – il fatto che l’attività fosse precedentemente svolta da una società commerciale non può essere decisivo: ciò che distingue una ssd da una srl ordinaria non è la tipologia di attività svolta, ma le finalità e le modalità con la quale viene svolta

    – analogamente, l’utilizzare in affitto un’azienda commerciale non significa svolgerla con le stesse logiche, se si rispettano i principi delle ssd, in primis l’assenza di scopo di lucro

    – il fatto che le ricevute fossero impersonali, ovvero che non fosse individuabile (e dimostrabile) che i fruitori fossero tesserati, rende impossibile valersi della decommercializzazione ex art. 148 TUIR, ma non significa che quella da loro svolta non fosse attività sportiva;

    – le attività promozionali sono sì tipiche delle attività commerciali, ma ben possono essere usate per invogliare più gente possibile a svolgere attività sportiva, che è lo scopo statutario delle asd e ssd

    – la mancata promozione dell’attività sportiva ci pare in contrasto con il punto precedente: si è cercato di invogliare più persone possibile a svolgere tale attività, utilizzando tecniche tipiche delle società commerciali, e viene contestato che non si è promossa l’attività sportiva?

    – la partecipazione a competizioni sappiamo non essere requisito indispensabile

    – il non aver prodotto documentazione a sostegno della propria tesi e l’aver fatto contestazioni generiche può significare una difesa non sufficientemente puntuale, non necessariamente che tale documentazione non esistesse.

    – il fornire prestazioni di fitness individuale e il non aver tenuto corsi di addestramento o avviamento allo sport andrebbe valutato conoscendo elementi che non abbiamo: l’attività corsistica è stata indicata nel Registro CONI? E comunque, è stata effettivamente svolta?

    Insomma, buona parte di tali rilievi, presi singolarmente, potrebbero essere contestati ma … ma nell’elencazione abbiamo quasi esaurito le lettere dell’alfabeto: non ci sono tre indizi, come nella citazione del sotto-titolo, ce ne sono dodici!

    Non conosciamo la fattispecie concreta, non sappiamo come effettivamente venisse svolta l’attività, né se la difesa sia stata sufficientemente puntuale, né nel dettaglio il contenuto dei singoli rilievi, ma consigliamo a tutti un’attenta lettura dei vari rilievi, ringraziamo la Suprema Corte per averli elencati in una sola sentenza, e ringraziamo Agata Christie per averci dato un’utile chiave di lettura.

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      Stefano ANDREANI
      Stefano ANDREANI
      Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario. Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana. Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti. È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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