L’omessa presentazione del modello EAS costituisce una violazione formale e non comporta la decadenza dalle agevolazioni se il sodalizio sportivo rispetta nel concreto i requisiti qualificanti: lo afferma la Cassazione con una recente pronuncia (Cass.civ., sez. V, Ord. 18/7/2025, n. 20027) che, nel solco del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, fornisce una chiara e condivisibile interpretazione della natura e degli effetti di tale adempimento, peraltro ormai abrogato dalla riforma dello sport. Perché ci interessa? Perché in attesa di chiarire se l’abrogazione possa avere effetto retroattivo, l’intervento dei giudici di legittimità assume un ruolo di fondamentale importanza su accertamenti e verifiche fiscali in corso e/o sul contenzioso tributario pendente, afferenti alle annualità pregresse, soprattutto quando i rilievi siano condotti e fondati esclusivamente sull’omessa o tardiva trasmissione del modello
L’omessa presentazione del modello EAS costituisce una violazione formale e non comporta la decadenza dalle agevolazioni se il sodalizio sportivo rispetta nel concreto i requisiti qualificanti: lo afferma la Cassazione con una recente pronuncia (Cass.civ., sez. V, Ord. 18/7/2025, n. 20027) che, nel solco del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, fornisce una chiara e condivisibile interpretazione della natura e degli effetti di tale adempimento, peraltro ormai abrogato dalla riforma dello sport. Perché ci interessa? Perché in attesa di chiarire se l’abrogazione possa avere effetto retroattivo, l’intervento dei giudici di legittimità assume un ruolo di fondamentale importanza su accertamenti e verifiche fiscali in corso e/o sul contenzioso tributario pendente, afferenti alle annualità pregresse, soprattutto quando i rilievi siano condotti e fondati esclusivamente sull’omessa o tardiva trasmissione del modello
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