Il D.L. Sport sui grandi eventi sportivi (D.L. 30/6/2025, n. 96 convertito in legge con modificazioni dalla L. 8/8/2025, n.119) intervenendo anche su alcune disposizioni generali della riforma dello sport, ha attenuato il regime di incompatibilità per le cariche nei sodalizi sportivi, che viene limitato al ruolo del presidente anziché di tutti gli amministratori. La novella modifica sul punto l’art.11 del D. Lgs. 36/21 ed è in vigore dal 10 agosto 2025. Cosa cambia in concreto? E soprattutto, è una clausola obbligatoria? Si devono modificare e adeguare gli statuti sul punto?
Il D.L. Sport sui grandi eventi sportivi (D.L. 30/6/2025, n. 96 convertito in legge con modificazioni dalla L. 8/8/2025, n.119) intervenendo anche su alcune disposizioni generali della riforma dello sport, ha attenuato il regime di incompatibilità per le cariche nei sodalizi sportivi, che viene limitato al ruolo del presidente anziché di tutti gli amministratori. La novella modifica sul punto l’art.11 del D. Lgs. 36/21 ed è in vigore dal 10 agosto 2025. Cosa cambia in concreto? E soprattutto, è una clausola obbligatoria? Si devono modificare e adeguare gli statuti sul punto?
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