Come noto, dal 1° luglio 2023, e come previsto dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non concorrono a formare la base imponibile a fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. La parte eccedente dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria (busta paga)
Come noto, dal 1° luglio 2023, e come previsto dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non concorrono a formare la base imponibile a fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. La parte eccedente dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria (busta paga)
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