Trattamenti di cassa integrazione (art. 1)
– proroga per una durata di 9 settimane con decorrenza dal 13/7/20 e da utilizzarsi entro il 31/12/20 di: cassa integrazione ordinaria, Fis, cassa integrazione in deroga e cassa integrazione da enti bilaterali. Queste prime 9 settimane non richiedono all’associazione / società sportiva (datore di lavoro) alcuno specifico requisito o adempimento;
– terminate interamente le predette nove settimane, possono essere richieste ulteriori nove settimane, da collocarsi sempre entro il 31/12/2020. In merito a queste ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve però rispondere a specifici adempimenti e requisiti:
a) versamento di un contributo addizionale del 9% della retribuzione per le ore di lavoro utilizzate nell’ambito della cassa integrazione, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato, raffrontando il primo semestre 2020 al primo semestre 2019, inferiore al 20%;
b) versamento di un contributo addizionale del 18% della retribuzione per le ore di lavoro utilizzate nell’ambito della cassa integrazione, per i datori di lavoro che NON hanno avuto una riduzione del fatturato raffrontando il primo semestre 2020 al primo semestre 2019;
c) contributo addizionale non dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato, sempre primo semestre 2020/ primo semestre 2019, pari o superiore al 20%;
d) contributo addizionale non dovuto dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 01/01/2019
– le domande di cassa integrazione devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e comunque, in fase di prima applicazione, entro il 31/10/20 (il precedente termine fissato al 30/09/20 è stato infatti prorogato con la Circolare INPS n. 115, del 30 settembre 2020 e dall’art. 3 del d.l. 7.10.2020, n. 125).
Da sottolineare due importanti disposizioni della predetta circ. INPS 115/2020:
- il nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione esclusivamente ai lavoratori che risultano alle dipendenze del datore di lavoro richiedente, alla data del 13 Luglio 2020;
- modificando il precedente indirizzo, prevede che l’utilizzo delle 18 settimane di cui al d.l. 104/2020 sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati, senza tenere conto del dato relativo al fruito. In parole semplici, se vengono richieste e autorizzate 9 settimane e non vengono fruite dal datore di lavoro richiedente, queste 9 settimane vengono perse.
Esonero dal versamento contributi INPS per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3)
Ai datori di lavoro che NON richiedono trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito nei mesi di Maggio e Giugno 2020, di trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31/12/2020. Ciò nel valore massimo del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei predetti mesi di Maggio e Giugno 2020 (esclusi dalla disposizione i premi dovuti all’INAIL).
Ai datori di lavoro che beneficiano di questa disposizione, si applica il divieto di Licenziamento.
Questa disposizione è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Esonero dal versamento di contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)
Fino al 31/12/20 ai datori di lavoro che assumono successivamente al 15/08/2020 lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione e nel limite massimo di € 8.060,00 su base annua (valore da riparametrare su base mensile).
L’esonero non vale: per assunzione di apprendisti ed assunzioni di lavoratori che abbiano avuto già un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima associazione/società sportiva.
L’esonero vale: anche nei casi di trasformazione di contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato sempre attuato in data successiva al 15/08/2020.
In materia di licenziamento (art. 14)
Le associazioni/società sportive che hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale emanati a decorrere dal 17/03/20, data di entrata in vigore del d.l. 18, ad oggi (comprendendo anche la 9+9 settimane di cui al d.l. 104/2020) possono attuare interruzione del rapporto di lavoro subordinato per giustificato motivo oggettivo. In pratica prima occorre utilizzare tutte le settimane di integrazione salariale proposte da tutti i decreti emanati nel periodo emergenziale, finite le settimane di cassa integrazione previste si può procedere con il licenziamento per GMO.
Conseguentemente, tale procedura di licenziamento è preclusa per tutte le aziende che NON hanno integralmente fruito di detti trattamenti. Tali realtà però possono comunque attuare un licenziamento per GMO in contesto di:
- cessazione dell’attività dopo avere messo in liquidazione l’azienda, sempreché non si configuri una cessione dell’azienda o di un ramo della stessa (indicata per dovere di cronaca ma sicuramente situazione remotissima in ambito associazioni/società sportive dilettantistiche)
- accordo di conciliazione aziendale in sede protetta.
Contratto di lavoro tempo determinato (art. 8)
La disposizione modifica in maniera importante il disposto dell’art.93 del d.l. 34/2020 conv. in L. 77/2020 che prevedeva:
- possibilità di rinnovare fino al 30/8/2020 i contratti di lavoro a termine in essere alla data del 23/2/2020, senza l’obbligo di rispettare il requisito delle motivazioni;
- proroga della durata del periodo di apprendistato e del termine del contratto a termine di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa;
con le modifiche dell’art. 8 del d.l. 104/2020 ora abbiamo:
- modificando il predetto punto 1) e derogando ai requisiti previsti dall’art. 21 del d.lgs81/2015, fino al 31/12/20 salvo il rispetto del limite dei 24 mesi è possibile rinnovare/prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo determinato
- il predetto punto 2) è stato abrogato
Pertanto:
- la nuova disposizione del d.l. 104/2020 sul contratto di lavoro a tempo determinato vale per tutti i datori di lavoro e non solo in un contesto di COVID19
- criticità sul termine utilizzato dal Legislatore … “per una sola volta” …
Criticità risolta pochi giorni fa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, condividendo la disposizione con il Ministero del Lavoro, con la nota 713 del 16/9/2020 entra nel merito del termine letterale utilizzato ed al contempo interpreta il disposto dell’art.8:
- permette di derogare non solo all’obbligo di causale ma anche al numero massimo di proroghe, concedendo la possibilità di utilizzare la speciale proroga a-causale di 12 mesi anche qualora sia già raggiunto il numero massimo di quattro proroghe previsto in via ordinaria dal d.lgs81/2015
- permette di derogare al rispetto del periodo di “sospensione” (stop-and-go) tra un contratto e l’altro richiesto dall’art.21 del d.lgs81/2015, quindi concedendo la possibilità di stipulare un nuovo contratto a termine senza causale e senza attendere la sospensione (stop-and-go)
- il termine del 31/12 deve intendersi riferito esclusivamente alla formalizzazione della proroga/rinnovo; pertanto la durata del rapporto può protrarsi anche nel 2021, ma la sottoscrizione della proroga/rinnovo entro il 31/12.
Disposizioni in materia di accesso a cassa integrazione dei lavoratori iscritti al fondo pensione sportivi professionisti (art. 2) (INPS mess. 3137 del 21/8/2020 e circ. 115 del 30/09/2020)
Abrogata la disposizione dell’art.98 del d.l.34/2020 ed in merito a cui nessuna disposizione di prassi era stata emanata dall’INPS e dalle Regioni, vediamo come viene proposto il periodo di utilizzo della cassa integrazione per gli sportivi professionisti:
– gli sportivi professionisti che nella stagione sportiva 2019/2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000,00 €, possono accedere alla cassa integrazione in deroga per un periodo di 9 settimane. In merito, il datore di lavoro dovrà fornire, per le domande da presentare all’Istituto, una dichiarazione di responsabilità in ordine al rispetto di tale requisito per cui si chiede la prestazione (non possono essere autorizzate domande prive della suddetta dichiarazione).
– le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto.
– sono considerate valide le domande di cassa integrazione eventualmente già presentate alle Regioni, che provvederanno ad utilizzarle nei limiti delle risorse a loro disposizione.
– per i datori di lavoro (utilizziamo questo termine anche se la norma cita … ogni singola associazione sportiva …) aventi sede nelle Regioni ex zona rossa, la Regione potrà autorizzare periodi fino a 13 settimane.
Le Federazioni e l’INPS possono scambiarsi i dati per il controllo del valore di € 50.000,00 delle retribuzioni sopra indicate.
[Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2020]