In un precedente articolo (R. Selci, Saranno prorogati i versamenti per i soggetti ISA) si era data notizia di un Comunicato dell’Ufficio Stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2023 che annunciava una proroga dei versamenti in scadenza al 30.06.2023 per i soggetti ISA.
Il Decreto Omnibus (d.l. 10/05/2023 n. 51) aveva disposto la proroga dei versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA per coloro che esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA e dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Il d.l. 10 maggio 2023 n. 51, all’articolo 4, commi 3-sexies e 3-septies, del d.l. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modifica, dalla legge 3 luglio 2023, n.87, ha confermato detta proroga dei versamenti.
Nello specifico, il comma 3-sexies, ha stabilito che i versamenti possono essere effettuati entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dai soggetti ISA che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, i quali sono tenuti, entro il 30 giugno 2023, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni IVA e IRAP. I medesimi versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare.
Il successivo c.3-septies, ha disposto che i termini di versamento come sopra descritti si applicano anche ai soggetti ISA che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi coloro che permangono in via residuale nel regime fiscale di vantaggio per giovani imprenditori, disoccupati o lavoratori in mobilità (ex d.l. n. 98 del 2011) o sono contribuenti forfetari (ai sensi dell’art. 1, commi 54-87 della L.190/2014).
Sul punto occorre richiamare il contenuto della Circolare n. 20 E del 9 settembre 2019 A.d.E. che al punto 2.5 (in materia di soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari) ha precisato che sia i soggetti di cui all’art.1, commi 54-87 legge 190/2014 e sia i soggetti che determinano il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, un coefficiente stabilito dall’art. 2, comma 5, ex legge 398/1991 non devono compilare i relativi modelli ISA.
In relazione alla proroga dei versamenti, anche i predetti soggetti in regime 398/1991, come ipotizzato nell’articolo richiamato all’inizio, possono avvalersi dell’agevolazione prevista dalla legge 3 luglio 2023 n. 87.