Durante gli incontri con le associazioni e i loro fundraiser è frequente accorgersi che spesso vi siano poche idee ma ben confuse circa l’attività di vendita di gadget in un “punto vendita solidale” (o charity shop), fisico o online, e le operazioni di vendita di gadget durante celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Con questo intervento, intendo esporre le differenze dei due casi: l’attività di un “charity shop” dove la regola è lo svolgimento di un’attività continuativa e organizzata di vendita qualificabile senza ombra di dubbio “commerciale” e le operazioni decommercializzate (ex art. 79, co, 4, lett. a), d.lgs. 117/2017) cioè quelle riguardanti le cessioni di beni di modico valore o prestazioni di servizi ai sovventori in occasione di celebrazioni ecc.
Quanto segue è valido, salvo diversa precisazione, sia per gli enti del terzo settore (ETS), sia per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) ma non per le società sportive dilettantistiche (SSD) perché queste sono soggetti “commerciali”.
Si farà poi cenno alle questioni legate all’organizzazione di un charity shop fisico o online.
Declinando l’insieme delle “operazioni di raccolta fondi” a seconda dei negozi giuridici che avvengono durante tali operazioni, si ottengono quattro sottoinsiemi:
- donazione/erogazione liberale/lascito testamentario
- cessione di beni di modico valore o di servizi in occasione di celebrazioni, campagne di sensibilizzazione ecc.
- charity shop (variamente organizzati: fisico/on line)
- operazioni classificabili come prestazioni di servizi
che ora passiamo ad esaminare:
a) Donazione / erogazione liberale / lascito testamentario
Il carattere comune di questo insieme di operazioni è l’animus donandi cioè il libero convincimento del donatore di voler arricchire un terzo beneficiario senza che questi sia tenuto ad alcuna controprestazione.
È per questo motivo che nel sistema giuridico italiano la promessa di donazione è considerata nulla: se il donatore promette di donare ma successivamente contravviene alla promessa, l’azione del beneficiario, volta all’adempimento, costituirebbe il venir meno dell’animus donandi perché al donatore sarebbe richiesto di adempiere obbligatoriamente all’impegno assunto in precedenza nei confronti del beneficiario.
Oggetto del contratto di donazione è il trasferimento di una somma di denaro, di beni mobili o immobili oppure di un diritto (es. la donazione di usufrutto).
La donazione è un contratto per la cui conclusione occorre la forma dell’atto pubblico con la presenza di due testimoni.
Il rispetto della forma è un elemento essenziale del contratto che diversamente sarebbe nullo, senza possibilità di rimedio.
Le erogazioni liberali sono donazioni che, in virtù del loro valore contenuto possono essere concluse in assenza della forma scritta.
È sufficiente la consegna della somma in denaro o di un altro bene.
Il codice civile italiano non definisce la soglia al di sopra della quale un trasferimento es. di denaro si deve considerare donazione.
Ci si deve riferire perciò alla capacità patrimoniale del donatore: nel caso fosse danaroso, una somma anche di alcune migliaia di euro, sarà considerata argent de poche mentre per altri potrebbe costituire donazione.
Come fare allora per non incappare in un giudizio di nullità della donazione?
Potrebbe essere utile stabilire un regolamento interno dell’ente per la gestione delle donazioni/erogazioni liberali dove la soglia limite è stabilita sulla base del potenziale costo per il perfezionamento dell’operazione (eventuale atto notarile).
Al momento della scrittura di questo parere, la somma “soglia” potrebbe essere compresa tra gli 8.000 e i 10.000 euro.
I lasciti testamentari sono donazioni mortis causa i cui effetti cioè avvengono al decesso del soggetto che li ha disposti. Per “lasciti testamentari” quindi abbiamo l’eredità e il legato. In entrambi i casi, anche se l’eredità o il legato possono essere espressi da beni (es. un immobile), la successiva vendita (e quindi la loro monetizzazione) è da considerare non commerciale.
Nel caso di immobili, l’eventuale cessione nell’arco dei cinque anni dall’apertura della successione non costituisce ipotesi speculativa.
L’eventuale cessione es. del mobilio è da considerare come operazione non commerciale perché ha natura occasionale. La cessione e il conseguente introito del prezzo saranno documentati da una semplice ricevuta rilasciata dall’ente venditore (ETS o ASD) al soggetto acquirente nella quale si indicheranno la natura, qualità e quantità dei beni ceduti e il loro prezzo.
b) Cessione di beni di modico valore o di servizi in occasione di celebrazioni, campagne di sensibilizzazione ecc.
La definizione della donazione è una sorta di ripasso, utile a introdurre il concetto che sta alla base di questo contratto, cioè l’animus donandi e che aiuterà a comprendere la differenza con la vendita dei gadget.
Le cessioni di beni di modico valore in occasione di celebrazioni, campagne di sensibilizzazione ecc. effettuate dagli ETS sono considerate decommercializzate sia ai fini delle imposte dirette (art. 79, c. 4, d.lgs. 117/2017) sia ai fini IVA (art. 89, c. 18, d.lgs. 117/2017).
Per le ASD la decommercialità, si faccia attenzione, è limitata alle imposte dirette ma non all’IVA: sul punto cfr. Circolare 01/08/2018 n. 18 – par. 3.6.
Delle prestazioni di servizi dirò al punto d).
Per operazione decommercializzata si deve intendere quella operazione che, pur contenendo l’elemento sinallagmatico che la denota, cioè una prestazione corrispettiva (anche il banale gadget contro denaro), normalmente sarebbe considerata una vendita ma, per ragioni di occasionalità, filantropia e/o di dimensionalità, il legislatore ha deciso che non generino un impatto fiscale sull’ente organizzatore, purché lo stesso ne dia compiuta rendicontazione.
È per questa ragione che le operazioni devono essere occasionali e quindi non ripetute per tutto l’anno solare e devono svolgersi in concomitanza di una celebrazione (es. La Giornata della ricerca per…) oppure, una campagna di sensibilizzazione (es. La Settimana per la pulizia del Pianeta).
Quindi sono operazioni limitate nel tempo e nel numero (inteso come numerosità degli eventi in un anno) che, al di fuori del contesto delineato, lo ripeto, sono senz’altro considerate di natura commerciale e quindi soggette a IVA e a imposte sui redditi.
Salvo che per le associazioni sportive dilettantistiche che operano nel regime della L.398/1991 – e che possono organizzare due eventi per anno e con un massimo di 51.645,69 euro di introiti (art.25, co.2, L.133/1999) – il legislatore non ha mai provveduto a stabilire il numero delle manifestazioni né l’ammontare massimo oltre i quali tali operazioni sono considerate non più occasionali ma commerciali.
Prudentemente sarebbe da prendere in considerazione un numero massimo di due/tre eventi/anno.
Quanto all’ammontare massimo, è alquanto difficile da determinare, dal momento che in molte operazioni, per notorietà dell’ente organizzatore e per diffusione sull’intero territorio nazionale, in taluni casi si raggiungono importi ben superiori a quello previsto per le associazioni sportive o per la piccola pro loco di un centro abitato.
Le singole operazioni di raccolta fondi di questo tipo devono essere rendicontate attraverso il modello di rendicontazione allegato al d.m. MLPS 09/06/2022 (cfr. GU n. 170 del 22/07/2022).
I prospetti diventano parte integrante del bilancio annuale da depositare al RUNTS per gli enti del terzo settore. Le ASD, anche se non obbligate al deposito del bilancio, devono comunque redigere il prospetto.
c) Charity shop anche on-line
Chi scrive, con il termine di charity shop, intende identificare un tipo di commercio effettuato in un locale aperto al pubblico (cd. esercizio di vicinato) e/o il commercio effettuato mediante una piattaforma di commercio elettronico.
Per quest’ultimo caso, si hanno due tipi di canali:
- commercio elettronico diretto nel quale la transazione si conclude mediante pagamento di un prezzo e il download di un servizio dematerializzato (es. un applicativo elettronico, un libro in formato digitale)
- commercio elettronico indiretto nel quale attraverso la piattaforma elettronica si raccoglie l’ordinativo relativo a beni fisici che successivamente è elaborato e quindi spedito al cliente. Quindi la transazione avviene per via telematica ma la consegna dei beni avviene mediante la tradizionale spedizione degli stessi.
I charity shop sono punti vendita al dettaglio dove si vendono gadget riportanti il logo dell’ente come bomboniere, magliette, cappellini oppure prodotti alimentari come i panettoni o pacchi natalizi ecc.
Sia che la vendita avvenga in un punto vendita o attraverso il web, si tratta sempre e comunque di operazioni basate sullo schema contrattuale della vendita e quindi commerciali, esclusa qualsiasi altra classificazione.
Il giudizio è senza ombra di dubbio tranchant ma non è possibile dichiarare all’avventore “ti spedisco una maglietta se mi fai una donazione minima di 20 euro”.
Nello schema di transazione ora delineato, è del tutto assente l’animus donandi nell’avventore che, al contrario, è convinto di pagare un prezzo anziché donare una somma di denaro.
Siamo perciò in presenza di un contratto di vendita che, secondo l’art. 1470 del codice civile, è un contratto a prestazioni corrispettive, dove è del tutto irrilevante il prezzo del gadget o la sproporzione tra il suo valore effettivo e la somma versata dall’avventore.
Questo tipo di operazioni genera quindi un impatto fiscale sia dal punto di vista IVA che delle imposte sui redditi, e possono essere svolte solo rispettando le norme previste dall’art. 6, d.lgs. 117/2017 (attività diverse) e nei limiti del decreto interministeriale 19/05/2021 n. 107.
Nulla vieta che all’interno del charity shop o durante la compilazione del form per ordinare via web la maglietta, ci sia comunque lo spazio per raccogliere un’erogazione liberale o, addirittura, sottoscrivere un ordine di bonifico periodico, conosciuto anche come SDD (Sepa Direct Debit).
d) Operazioni classificabili come prestazioni di servizi
Si possono considerare in questo ambito le operazioni di sponsorizzazione e quelle CRM – Cause related marketing che, in epoca Onlus, erano state considerate in modo negativo dall’Agenzia delle entrate.
Con l’apertura all’esercizio delle attività diverse ex art. 6 d.lgs. 117/5017, pur nei limiti del decreto interministeriale 19/05/2021 n. 107, queste operazioni possono ora essere svolte dagli ETS.
Non solo: in generale le prestazioni di servizi, se svolte in occasione di ricorrenze, celebrazioni ecc. possono essere svolte come descritto nel precedente paragrafo b) e quindi può rientrarvi la somministrazione di alimenti e bevande svolta da una pro loco se ETS.
Le stesse prestazioni di servizi ma svolte dalle ASD hanno un impatto solo ai fini IVA
Tornando alla sponsorizzazione lo schema contrattuale prevede due soggetti:
- lo sponsor che generalmente è un’impresa
- lo sponsee che può essere un ente non profit
Spesso lo sponsor intende avviare una campagna pubblicitaria e legare il proprio nome o marchio o quello di un bene prodotto/commercializzato ad una serie di attività svolte dallo sponsee che assume l’obbligo di mostrare i segni distintivi dello sponsor durante momenti pubblici, apparizioni televisive ecc.Si tratta di un contratto molto utilizzato nell’ambito sportivo.
Ora è possibile che possa prendere piede anche tra gli ETS con declinazioni e motivazioni diverse: lo sponsor infatti potrebbe avere un interesse ideale ad apparire nelle attività svolte dallo sponsee, mostrandosi sensibile alla causa perseguita da questo.
Nelle operazioni di CRM è l’impresa a chiedere l’utilizzo del logo distintivo dell’ETS per poterlo associare a operazioni pubblicitarie condotte dall’impresa stessa.
L’ETS non svolge particolari attività se non la concessione del proprio logo per il cui utilizzo riceve una royalty mentre è l’impresa a organizzare la campagna pubblicitaria.
Tanto le sponsorizzazioni quanto le operazioni CRM sono operazioni che hanno natura commerciale e quindi i corrispettivi derivanti da queste sono soggetti a IVA e a imposte sui redditi.
Ulteriori questioni rilevanti, fiscali e non
Trattandosi di commercio, non ha alcuna rilevanza il fatto che sia esercitato da un ETS o meno. Pertanto occorrerà tenere presente che l’inizio di un’attività di commercio in un locale aperto al pubblico e/o attraverso una piattaforma web, comporta il rispetto delle norme comunali per l’apertura, rispettivamente, di un cd. esercizio commerciale di vicinato o l’esercizio di una forma speciale di vendita e che dovrà quindi seguire una serie di prescrizioni amministrative che prevedono il possesso di
- requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall’art. 71 d.lgs. 59/2010 e assenza di pregiudiziali previste dalle norme antimafia;
- requisiti oggettivi cioè la disponibilità dei locali (proprietà, locazione, comodato) aventi destinazione urbanistica coerente con l’uso che se ne intende fare, oltre al rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Una volta predisposto il dossier per l’apertura dell’esercizio di vicinato e/o di una forma speciale di vendita, si deve predisporre una SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentare al SUAP – Sportello Unico delle Attività Produttive.
Si tenga conto che occorrerà anche aprire:
- la partita IVA
- la posizione REA – Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio
attraverso la pratica “Comunica – Comunicazione Unica di Impresa” in proprio o attraverso gli intermediari abilitati.
Attraverso lo stesso canale telematico si possono altresì presentare simultaneamente tutti i documenti necessari, se del caso, per l’apertura delle posizioni INPS e INAIL.
Si osservi che con l’apertura della partita IVA, anche in assenza di charity shop (es. si svolgono solo operazioni di sponsorizzazione), è necessaria l’apertura della posizione al REA (repertorio economico amministrativo presso le Camere di commercio).
Per le operazioni di vendita al dettaglio sarà necessario un registratore telematico, conosciuto comunemente come registratore di cassa, da collegare a un POS per la gestione dei pagamenti con carte di credito e bancomat. Pur essendo obbligatorio il collegamento dal 1° gennaio 2026, alla data di chiusura di questo intervento, non è ancora disponibile il software che l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione per l’adempimento. Al momento perciò è necessario comunque memorizzare le transazioni avvenute attraverso il POS.
Se si prevede un numero di transazioni basso/non troppo intenso, si può ovviare al registratore telematico utilizzando la procedura web documento commerciale online che è presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate, utilizzabile anche su dispositivi mobili (tablet e smartphone).
Infine, ma non per importanza, le operazioni soggette a IVA sia passive (acquisti) che attive (cessioni) devono essere registrate nei registri IVA previsti dalla specifica normativa, e con cadenza mensile o trimestrale si deve predisporre la liquidazione e il versamento dell’IVA, salvo gli specifici esoneri previsti per le ASD che operano nel regime della Legge 398/1991.
Qualora i proventi delle attività commerciali fossero non superiori a 85.000 euro, le OdV e le Aps possono utilizzare il regime forfetario previsto dall’art. 86, d.lgs. 117/2017 che consente l’esonero dagli adempimenti ai fini IVA.







