Sempre in tema di rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico nazionale, si segnala infine la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 23.02.2004, n.3545, secondo cui "Le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato,..."
Sempre in tema di rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico nazionale, si segnala infine la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 23.02.2004, n.3545, secondo cui “Le violazioni di norme dell’ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l’ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell’ordinamento sportivo, e senza l’osservanza delle prescrizioni formali all’uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell’ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi.
(Nella specie, con contratto regolarmente sottoscritto e depositato presso la Lega calcio, si era provveduto al trasferimento di un giocatore da una società calcistica all’altra, e parallelamente in altro contratto non conforme alle prescrizioni del regolamento della Lega calcio si era determinato in un importo molto superiore rispetto a quanto risultasse dal primo il prezzo effettivo del trasferimento. La S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva adeguatamente valutato il profilo della eventuale incidenza della sottrazione al controllo della federazione di appartenenza sulla validità e l’efficacia dell’accordo integrativo).
(Nella specie, con contratto regolarmente sottoscritto e depositato presso la Lega calcio, si era provveduto al trasferimento di un giocatore da una società calcistica all’altra, e parallelamente in altro contratto non conforme alle prescrizioni del regolamento della Lega calcio si era determinato in un importo molto superiore rispetto a quanto risultasse dal primo il prezzo effettivo del trasferimento. La S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva adeguatamente valutato il profilo della eventuale incidenza della sottrazione al controllo della federazione di appartenenza sulla validità e l’efficacia dell’accordo integrativo).