L’accusa al legale rappresentante di una S.r.l., respinta da Giudice per le indagini preliminari ma accolta dalla Corte d’Appello e confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12/7/2017 n. 34172, è di
avere, nella sua veste di legale rappresentante della società XXX S.r.l., con diversi atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, diffuso all'interno dei punti vendita della suddetta società, siti in Trento e Cles, opere musicali tutelate dal diritto d'autore senza aver previamente corrisposto i diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori fonografici e da corrispondere alla Società Consortile Fonografici (SCF).
La terminologia è semplicemente quella richiesta dal procedimento penale, la pena è costituita da 150 euro di multa, ma “disegno criminoso” a noi persone normali fa comunque una certa impressione …
La sentenza, che alleghiamo, riguarda la trasmissione di musica fornita da un music provider di “radio-in-store” all’epoca evidentemente sprovvisto di specifica licenza SCF “trasferibile” ai propri clienti; non si tratta quindi di diffusione “clandestina” o comunque “artigianale”, bensì di diffusione in forza di un contratto specifico, versando i diritti d’autore alla SIAE ma non quelli fonografici alla SCF.
Al di là dei dettagli, che possono essere visti nella sentenza e che in questa sede ci interessano poco, da essa dobbiamo trarre due importanti insegnamenti:
– non sottovalutiamo la questione dei diritti spettanti ai fonografici, perché SCF è ben determinata a difenderne gli interessi
– se stipuliamo contratti di fornitura di musica, sempre più frequenti, verifichiamone con grande attenzione i termini, e se l’obbligo verso SCF non è già correttamente assolto, ricordiamoci di regolarizzarlo noi.