La “trasferta” può definirsi come l’esercizio, da parte dello sportivo, della sua prestazione in luogo diverso e fuori dal comune ove lo stesso “risiede o ha la dimora abituale”.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 38/E del 11 aprile 2014, tenta di fare chiarezza sul tema (scarsamente normato) delle trasferte sportive.
L'Amministrazione finanziaria, in tale documento, sottolinea come "a differenza degli sportivi professionisti le cui prestazioni […] costituiscono oggetto di un contratto di lavoro dipendente o, in taluni casi, di lavoro autonomo, non esiste una compiuta disciplina civilistica relativa all'attività degli sportivi dilettanti" riconducendo pertanto le eventuale somme corrisposte agli stessi nella categoria dei "redditi diversi".
Con tale presa di posizione, quindi, la stessa Agenzia delle Entrate conferma la posizione della dottrina prevalente che aveva da sempre separato la figura dello "sportivo dilettante" (quale volontario indennizzato ma non retribuito per l'eventuale attività svolta) dal prestatore di lavoro professionale, caratterizzandosi il secondo per lo svolgimento di una attività lavorativa necessaria al proprio sostentamento.
In ambito sportivo dilettantistico la materia viene trattata specificatamente dagli artt. 67 e 69 del TUIR, i quali stabiliscono che “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ….. nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto” nonché relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale non concorrono a formare il reddito del percipiente per un importo non superiore complessivamente ad euro 7.500/anno.
Si ricorda che "nell'esercizio diretto dell'attività sportiva" rientrano non solo le prestazioni degli atleti ma quelle degli istruttori, degli allenatori, dei dirigenti e di chiunque partecipi o svolga attività "funzionale" a quelle sportive in senso stretto (gare, allenamenti, ecc.)
A completamento di quanto sopra, particolarmente interessante risulta essere la previsione di cui all’art. 69, punto 2), TUIR, ove si prevede che, in occasione di prestazioni svolte al di fuori del territorio comunale, non concorrono alla formazione del reddito del percipiente i rimborsi delle spese sostenute e documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto in quanto rappresentano per lo stesso una semplice refusione delle spese sostenute.
Proprio su tale ultimo punto, l’Agenzia, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenutele, ha preso finalmente posizione definendo una serie di punti fermi:
- le indennità in oggetto devono essere erogate nell’ambito di trasferte poste in essere nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- tali trasferte dovranno essere funzionali al raggiungimento del luogo ove svolgere l’attività sportiva dilettantistica;
- dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto propri e non quelli forniti dall’ente;
- viene fornito un chiarimento della nozione di trasferta a “livello territoriale”.
Tutto ciò premesso, quindi, la linea di confine tra una trasferta fiscalmente neutrale (quale mera rifusione delle spese di viaggio sostenute) e una considerata al pari di un compenso sportivo (fiscalmente neutrale fino alla franchigia di euro 7.500) è rappresentata dal c.d. “territorio comunale”: infatti, a seconda che le prestazioni sportive siano eseguite al di fuori o nell’ambito del medesimo comune di residenza/dimora del prestatore si ricadrà nella prima o nella seconda fattispecie.
Nell’ambito delle spese di viaggio rimborsabili e fiscalmente neutrali per il prestatore, rientrano anche i rimborsi chilometrici, qualora corrisposti sulla base di un costo per chilometro determinato in applicazione della tariffa ACI vigente nel giorno della trasferta e riferita al mezzo di trasposto utilizzato.
Lo sportivo dilettante, pertanto, che debba spostarsi dal comune di residenza/dimora abituale verso altri comuni, per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, potrà percepire, qualora usi un proprio mezzo a motore, un rimborso chilometrico determinato in base alle tariffe ACI.
Opportuno, inoltre, per dimostrare la veridicità e l'inerenza della trasferta, sarà la presentazione da parte del trasfertista di una "nota riepilogativa" della trasferta con l'indicazione del luogo, giorno e motivazione, degli eventuali chilometri percorsi, la tariffa ACI applicata e i dati del veicolo nonché gli eventuali scontrini, fatture, pedaggi autostradali sostenuti.
Tuttavia, pare opportuna la necessità di fare attenzione alle corretta configurabilità del rapporto sportivo-ente al fine di verificare che non si tratti di un rapporto fittizio riconducibile nell’alveo dei rapporti di lavoro autonomi o subordinati, nel qual caso tale rimborso verrà recuperato e attratto a tassazione.
Nessuna rilevanza, invece, assume il comune della sede del sodalizio erogatore del rimborso.