Con la Risoluzione 110/E del 12 dicembre scorso (qui allegata) l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis sia per gli enti che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS, sia per quelli che lo abbiano inviato oltre i termini previsti.
Ricordiamo anzitutto che la remissione in bonis di cui si tratta è stata introdotta dall'art. 2, co 1, d.l. n. 16/2012 (c.d. decreto semplificazioni fiscali), grazie alla quale i contribuenti che non abbiano inviato il Modello EAS entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali purchè siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma e provvedano alla comunicazione entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 258 euro (v. QUI il commento al decreto).
Con la Circolare 38/E del 28 settembre l'Agenzia delle Entrate, se da un lato fornisce alcuni chiarimenti in merito all'istituto della remissione, dall'altro lato – in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del dies ad quem entro il quale sanare l’adempimento omesso – fissa nel 31 dicembre il termine ultimo per il ravvedimento dell’omesso invio del modello EAS.
Ora la Risoluzione, dopo aver ripercorso la "storia" della comunicazione del Modello EAS ricordando gli effetti delle diverse proroghe che si sono succedute dal 2009 a oggi, e aver ribadito il fine della remissione in bonis (vale a dire evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali), conferma quanto già indicato nella Circolare sopra citata, chiarendo l'applicazione dell'istituto per le due diverse fattispecie di omessa presentazione del Modello EAS e di tardiva presentazione dello stesso.
Nel caso di omessa presentazione viene dunque ribadito che "gli enti che non abbiano ancora provveduto all’invio del Modello EAS possano adempiere all’onere della trasmissione di detto modello entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la sanzione pari a euro 258,00, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012".
Qualora si tratti invece dell'invio del Modello EAS oltre i termini previsti, i soggetti che intendono sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis "non sono tenuti a presentare nuovamente detto modello di comunicazione – fatti salvi i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati (v. punto 3.3 del provvedimento 2 settembre 2009, citato) – ma, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, devono versare unicamente la sanzione pari a euro 258,00".
L'Agenzia precisa inoltre che la remissione in bonis può avere rilievo anche "a regime", quando, cioè, il sessantesimo giorno dalla data di costituzione dell’ente coincida con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero cada in data successiva; e fornisce l'esempio di un ente che si sia costituito il 1 agosto 2012, tenuto pertanto alla presentazione del modello EAS al 30 settembre 2012: questi potrà farne comunicazione entro il 30 settembre 2013, pagando la relativa sanzione entro la medesima data.
Quanto alle modalità di pagamento, ricordiamo in chiusura quanto già indicato nella Newsletter n. 10/2012 e ribadito anche nella Risoluzione qui commentata: il versamento della sanzione di 258,00 euro va effettuato mediante Modello F24 utilizzando il codice tributo 8114, indicando nel campo “Anno di riferimento” (nel formato “AAAA”) l’anno per cui si effettua il versamento.